Sentenza Tar Lazio 28 aprile 2022, n. 5172
Energia rinnovabile - Cip 6 e Certificati verdi ex articolo 11 Dlgs 79/1999 - Accesso ai certificati verdi da parte degli impianti Cip 6/92 limitato alla produzione da fonti rinnovabili ascrivibile alle sole eccedenze rispetto alla quota di potenza già convenzionata Cip 6/92 - Articolo 9 del Dm 11 novembre 1999 - Legittimità - Sussistenza - Percezione indebita dell'incentivo - Potere di controllo del Gestore dei servizi energetici (Gse) - Articolo 5, Dm 11 novembre 1999, articolo 11 del Dlgs n. 387/2003, articolo 42 del Dlgs 28/2011 - Legittimità - Sussistenza - Controlli effettuati anche successivamente alla cessazione del regime incentivante - Legittimità - Sussistenza
Il Gse può rideterminare l'incentivo e predisporre il recupero di quanto indebitamente percepito dal produttore di energia, nonostante la cessazione del regime incentivante e la dismissione dell'impianto.
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza del 28 aprile 2022, n. 5172 in merito al provvedimento con cui il Gse ha disposto il recupero di quanto indebitamente percepito dalla società di un sito di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, negli anni, aveva avuto accesso a distinti regimi di incentivazione: CIP6/92 e Certificati verdi. Confrontando i dati dell'energia elettrica ritirata con le soglie di potenza per l'accesso ai Certificati verdi, il Gestore ha concluso che sono stati rilasciati alla società molti più CV di quelli che le spettavano. Ragion per cui, il Gse ne ha richiesto la restituzione. La società è ricorsa in giudizio, sostenendo che l'attività di verifica del Gestore è viziata da carenza di potere, perchè avvenuta su di un impianto non più attivo dato che è stato riconvertito nel 2011.
I Giudici hanno respinto il ricorso, sentenziando che le verifiche svolte dal Gestore in materia di incentivi, per costante giurisprudenza, rientrano legittimamente nel potere di vigilanza e controllo dello stesso Gse e, trattandosi di incentivi pubblici, non possono nemmeno essere limitate nel tempo.
In altri termini, il potere di verifica del Gse può essere esercitato anche dopo la conclusione del periodo incentivato e non solo nei periodi di vigenza delle incentivazioni o di attività degli impianti. Inoltre, "le verifiche dopo la scadenza dell'incentivazione o dopo la dismissione degli impianti servono a recuperare gli incentivi indebitamente corrisposti, purché entro il limite della prescrizione decennale".
Tar Lazio
Sentenza 28 aprile 2022, n. 5172
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