Sentenza Tar Lombardia 6 giugno 2022, n. 1308
Impianti di produzione di energia - Gestore dell’impianto - Richiesta di preventivo di connessione alla rete elettrica ai sensi del testo integrato delle connessioni attive - Accettazione del preventivo entro 45 giorni dal ricevimento da parte richiedente - Richiesta di modifica al preventivo emesso ma non ancora accettato - Possibilità per il gestore di accogliere la richiesta o rifiutarla - Sussistenza - Diniego motivato dal fatto che l’impianto era stato spostato rispetto alla originaria ubicazione - Legittimità - Sussistenza
È speculazione attivare un numero rilevante di pratiche di connessione alle rete senza realizzare impianti ma vendendo i contratti. Lo ha ribadito il Tar Lombardia nella sentenza del 6 giugno 2022, n. 1308, decidendo in merito alla legittimità del diniego del distributore di modificare un preventivo di connessione a cui aveva fatto seguito la decadenza della pratica. La richiesta di modifica era stata negata motivando il rigetto con la circostanza che lo spostamento dell'impianto avrebbe comportato una variazione del punto di inserimento sulla rete MT esistente. Successivamente il richiedente aveva presentato un reclamo all'Arera che lo aveva accolto ritenendo che il diniego del distributore non fosse adeguatamente motivato. Di diverso avviso sono invece i giudici amministrativi per i quali la motivazione con cui è stata respinta la richiesta di modifica del preventivo di connessine non era apodittica o inidonea. In più, ricordano i giudici, che è compito dell'Autorità garantire un corretto funzionamento del settore delle rinnovabili per scongiurare comportamenti opportunistici e abusivi, come quello che si è configurato nel caso in esame. Il richiedente è infatti solito attivare un numero rilevante di pratiche di connessione alla rete elettrica di distribuzione, senza realizzare alcun impianto ma vendendo i contratti di connessione. Una condotta abusiva (anche se non esplicitamente vietata) che l'Arera non ha efficacemente contrastato. (TG)
Tar Lombardia
Sentenza 6 giugno 2022, n. 1308
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