Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 5 luglio 2022, n. 308
Energie rinnovabili - Impianto fotovoltaico a terra di potenza sino a 20 MW - Autorizzazione - Procedura abilitativa semplificata (Pas) ex articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 28/2011 - Possibilità di autorizzazione mediante Pas anche se la pianificazione urbanistica prevede un Piano attuativo comunale per l'edificazione al momento non emanato - Sussistenza - Possibilità di realizzare l'impianto in contrasto o difformità rispetto a un Piano attuativo comunale esistente - Esclusione
Il parere preventivo del Comune che chiede di uniformare l'impianto fotovoltaico al Piano attuativo comunale è legittimo anche se si segue la Procedura autorizzativa semplificata (Pas).
Così il Tar Friuli con la sentenza n. 308 del 5 luglio 2022, decidendo in merito alla realizzazione diretta di un impinto fotovoltaico a terra.
A norma dell'articolo 6, comma 9-bis del Dlgs 28/2011 (modificato dalla l 24/2022) gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW possono infatti essere edificati con Pas anche se la pianificazione urbanistica richiede la predisposizione di Piani comunali attuativi non ancora emanati.
Ma nel caso in cui il Piano attuativo comunale è esistente, l'impianto non può essere realizzato in contrasto o in difformità rispetto alla pianificazione urbanistica.
I giudici friulani hanno precisato altresì che il parere del Comune, anche se preventivo, può essere impugnato proprio perché indirizza non solo la successiva attività provvedimentale dell'Amministrazione in sede di rilascio del titolo, ma orienta anche le specifiche scelte del privato sulla redazione del progetto e sul corretto avvio della procedura per il rilascio del titolo.
Tar Friuli Venezia Giulia
Sentenza 5 luglio 2022, n. 308
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