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Territorio
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 9 agosto 2022, n. 11119

Tutela del Paesaggio - Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) - Poteri attribuiti alle Regioni dagli articoli 135 e 143, Dlgs 42/2004 - Qualifica di un'area del territorio come "Paesaggio agrario" - Discrezionalità della P.a. - Sussistenza - Obbligo di effettuare una preventiva ricognizione delle effettive caratteristiche paesaggistiche del territorio - Principio di realtà - Sussistenza - Carattere sovraordinato del Ptpr rispetto alle difformi previsioni urbanistiche dei Comuni - Articolo 145, comma 3, Dlgs 42/2004 - Sussistenza

Il Tar del Lazio ha annullato il Piano paesistico della Regione Lazio nella parte in cui non tiene conto delle caratteristiche oggettive dei luoghi e della corretta ricognizione del patrimonio paesistico effettivamente esistente.

La giurisprudenza amministrativa, ricorda il Tar del Lazio nella sentenza 9 agosto 2022, n. 11119, ha più volte ribadito il principio secondo cui "in sede di pianificazione paesaggistica deve operare il principio di realtà", sia sul piano fattuale che su quello giuridico, pena l'indebita compressione delle facoltà dominicali a fronte di inesistenti valori paesaggistici.
Così non ha fatto la Regione Lazio che, nel 2021, in sede di approvazione del Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr), ha qualificato come "Paesaggio agrario", a causa di un "grave deficit istruttorio", alcune porzioni del territorio di un Comune della Città metropolitana di Roma di "antica vocazione agricola" le quali, in particolare a seguito della realizzazione di alcune infrastrutture viarie, sono state convertite "di fatto" in aree a vocazione logistica, produttiva, industriale ed insediativa.
La Regione, secondo il Tar, ha quindi travisato a monte l'effettiva portata del potere amministrativo alla stessa attribuito "Codice del Paesaggio" (Dlgs 42/2004) che, per quanto discrezionale, "presuppone, a monte, l'esatta ricognizione di quelle che sono le effettive ed attuali caratteristiche paesaggistiche del territorio da preservare, migliorare e tutelare". Ed è proprio il "principio della realtà" in questione, d’altra parte, a giustificare il carattere sovraordinato delle previsioni paesaggistiche regionali rispetto alle difformi previsioni urbanistiche comunali. (AG)

Tar Lazio

Sentenza 9 agosto 2022, n. 11119