Sentenza Tar Lazio 15 settembre 2022, n. 11870
Energia - Energie rinnovabili - Impianto eolico - Procedimento di autorizzazione unica regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Diniego - Parere negativo vincolante del Ministero della cultura - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Parere negativo espresso in relazione alla presenza del vincolo da usi civici - Vincolo da usi civici diverso dagli altri vincoli disciplinati dagli articoli 136 e 142 del Dlgs 42/2004 - Sussistenza - Potere della Regione di vigilanza sul vincolo da usi civici - Conseguenza - Obbligo per la Regione di esprimere una propria determinazione senza limitarsi a esprimere un parere per relationem rispetto al Ministero della cultura
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 5 febbraio 2024, n. 851.
Il no del Ministero non può impedire l'adozione del provvedimento autorizzatorio dell'impianto eolico essendo prevista una valutazione discrezionale delle posizioni prevalenti nella Conferenza di servizi.
Lo ha deciso il Tar del Lazio con la sentenza n. 11870 del 15 settembre 2022, in merito alla determina regionale che ha rigettato l'autorizzazione di un impianto costituito da 5 aerogeneratori, della potenza massima di 30 MW elettrici, con annessa pista ciclabile.
L'area di intervento, compresa tra due comuni, coinvolge diversi beni appartenenti al patrimonio culturale, tra cui numerose aree considerate di interesse paesaggistico, come boschi, corsi d'acqua e diverse superfici sottoposte ad uso civico ed aree archeologiche.
Proprio per far valere l'interesse paesaggistico, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio - al termine della Conferenza, ha espresso parere negativo, valutando complessivamente come incompatibile il parco eolico il cui progetto ricade anche in aree di continuità paesaggistica; parere sfavorevole che ha portato la Regione al rigetto della domanda di autorizzazione unica regionale. Ma per i giudici amministrativi, il parere negativo di una singola amministrazione coinvolta nella Conferenza di servizi non può ostacolare il provvedimento autorizzatorio dell'impianto in questione.
L'amministrazione procedente avrebbe infatti dovuto compiere una valutazione discrezionale delle posizioni prevalenti (nel caso specifico tutte favorevoli all'impianto), con la possibilità di concludere con l'autorizzazione del parco eolico, non essendo obbligata a recepire le singole espressioni delle amministrazioni coinvolte. Tanto più che le motivazioni addotte dalla Regione nel provvedimento di diniego risulterebbero superate dalle modifiche progettuali e dalle autorizzazioni richieste e dalla documentazione comunale che, tra l'altro, dimostrerebbe che le aree interessate non risultano percorse dal fuoco. (TG)
Tar Lazio
Sentenza 15 settembre 2022, n. 11870
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