Sentenza Tar Puglia 12 ottobre 2022, n. 1583
Via - Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Istanza per la realizzazione di un impianto "agrivoltaico" - Procedimento di rilascio del Paur - Obbligo della P.a. di tenere conto del quadro normativo relativo agli impianti "agrivoltaici" come species rispetto al genus degli impianti fotovoltaici - Sussistenza
Ragioni tecnologiche e il più recente assetto normativo impongono una distinzione tra il fotovoltaico e l'agrivoltaico.
Con diverse sentenze pubblicate il 12 ottobre 2022, il Tar Puglia ha annullato il diniego di Regione e Provincia al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale su più progetti di impianti agrivoltaici.
Gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole, che sono stati posti alla base delle motivazioni addotte dalla pubblica amministrazione, non tengono invece conto delle differenze tra le due fonti energetiche.
In particolare si sottovaluta il differente uso del terreno: mentre l'agrivoltaico consente sullo stesso terreno la produzione agricola e quella energetica, il fotovoltaico rende impermeabile il terreno e impedisce la crescita della vegetazione.
Una distinzione tra le due fonti viene avvalorata anche dalle recenti norme a favore degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in generale, e in particolare degli impianti di tipo agrivoltaico. L'esame della normativa di riferimento non può infatti fermarsi al Pptr, approvato nel 2015, che non fa riferimento all'agrivoltaico. Ma deve tenere conto del nuovo assetto normativo che per esempio con il Pnrr dedica un apposito settore di intervento all'agrivoltaico e investimenti distinti da quelli stanziati per il fotovoltaico. (TG)
Tar Puglia
Sentenza 12 ottobre 2022, n. 1583
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