Sentenza Tar Basilicata 28 settembre 2022, n. 653
Via/Vas/Paur - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Installazione di un impianto fotovoltaico - Procedimento di verifica di assoggettabilità a Via ("screening") ex articolo 19, Dlgs 152/2006 - Organizzazione del procedimento - Competenza regionale ex articolo 7-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Lr Basilicata 47/1998, articolo 15 - Conclusione del procedimento di "screening" senza che l'Amministrazione si sia espressa - Effetti - Assoggettamento del progetto a Via - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo della P.a. di provvedere ad avviare il procedimento di Via - Sussistenza - Mancato assolvimento dell'obbligo - Condanna da parte del Giudici a provvedere ex articolo 2, legge 241/1990 - Sussistenza
È legittima la norma regionale che stabilisce che se la Regione non si pronuncia alla fine del procedimento di "screening", si intende che il progetto va sottoposto a valutazione di impatto ambientale (Via).
Lo ha ricordato il Tar Basilicata nella sentenza 28 settembre 2022, n. 653 in relazione ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a Via (articolo 19, Dlgs 152/2006) di un impianto fotovoltaico. I Giudici hanno dapprima sottolineato come l'articolo 7-bis, comma 8, prevede che spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi e regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di Via; dall'altro che la Lr Basilicata 47/1998 all'articolo 15, comma 1, stabilisce che la Regione deve pronunciarsi entro 60 giorni sugli esiti dello "screening" (verifica di assoggettabilità a Via), decorsi i quali il progetto va sottoposto a Via.
Alla luce di quanto stabilito dalle norme il silenzio dell'Amministrazione non si configura solo come mero rigetto della esenzione dalla Via ma costituisce anche attivazione d'ufficio del procedimento di Via. Pertanto, secondo quanto affermato dai Giudici lucani, se la P.a. non lo fa e quindi non provvede ai sensi dell'articolo 2, legge 241/1990, si configura un silenzio-inadempimento. Il Tar ha così condannato la Regione ad attivare il procedimento di Via, "fermo restando che è nella facoltà dell'Amministrazione assolvere all'obbligo di provvedere sancendo "ex professo", sia pure in via postuma, l'esenzione del progetto da detta valutazione". (FP)
Tar Basilicata
Sentenza 28 settembre 2022, n. 653
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