Sentenza Tar Lazio 6 giugno 2023, n. 9558
Via (Pua/Paur)/Vas - Procedimento di valutazione di impatto ambientale ex articolo 25, Dlgs 152/2006 - Realizzazione di un parco eolico - Attività istruttoria - Obbligo dell'Autorità procedente di acquisire ulteriore documentazione da parte del proponente anche se quella in suo possesso è ritenuta esaustiva e sufficiente - Esclusione - Provvedimento di Via - Rilascio - Competenza esclusiva del Direttore generale del Ministero dell'ambiente - Esclusione
Se la documentazione in possesso dell'Autorità procedente è sufficiente le norme del Dlgs 152/2006 sulla valutazione di impatto ambientale non obbligano ad acquisire ulteriore documentazione.
Un principio affermato dal Tar Lazio nella sentenza 6 giugno 2023, n. 9558 che ha ritenuto legittima una Via statale negativa per la realizzazione di un parco eolico tra Basilicata e Puglia. L'impresa ricorrente lamentava che l'Amministrazione non avesse preso in considerazione la mole di documentazione tecnica prodotta a sostegno della bontà del progetto. I Giudici hanno ricordato come l'articolo 25 del Dlgs 152/2006 non prevede che l'Amministrazione procedente sia obbligata ad acquisire ulteriore documentazione ove i documenti in suo possesso siano ritenuti esaustivi e quindi sufficienti a fondare la decisione. Nel caso di specie inoltre l'impresa ricorrente da un lato, sosteneva la necessità che l'Autorità procedente acquisisse integrazioni documentali a supporto dell'istanza, dall'altro affermava la perfetta completezza della documentazione di cui agli atti procedimentali, che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare diversamente (cioè in senso positivo) da come ha fatto.
Quanto al lamentato difetto di competenza all'emanazione del provvedimento di Via, sempre l'articolo 25, Dlgs 152/2006 non prevede che il soggetto titolare sia il Direttore generale del Ministero dell'ambiente, ma richiama la"Autorità competente". Solo il concerto necessario del Ministero della cultura va espresso dal Direttore generale del Ministero. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 6 giugno 2023, n. 9558
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