Sentenza Tar Puglia 23 gennaio 2024, n. 97
Via (Pua/Paur/Pauar) - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Impianto a fonti rinnovabili - Rilascio - Diniego - Ragioni - Valutazione di effetti nocivi sull'ambiente in base al principio di precauzione ex articolo 3-ter, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Discrezionalità dell'Amministrazione esercitata nel quadro del principio di precauzione - Sussistenza - Impianti a fonti rinnovabili autorizzabili anche in area agricola ex articolo 12, Dlgs 387/2003 - Possibilità - Sussistenza - Obbligo per l'amministrazione di procedere all'autorizzazione - Esclusione - Possibilità di ritenere prevalente la tutela dell'ambiente allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia - Sussistenza
La discrezionalità amministrativa nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) ex Dlgs 152/2006 va sempre esercitata nel rispetto del principio di precauzione.
Afferma il Tar Puglia nella sentenza 23 gennaio 2024, n. 97 che sebbene l'articolo 4 del Dlgs 152/2006 individua, per ciascun caso, gli impatti ambientali di un progetto, a guidare l'attività dell'Amministrazione nei procedimenti di valutazione ambientale deve essere sempre il principio di precauzione, che costituisce l'ambito nel quale esercitare la ampia discrezionalità amministrativa in materia di rilascio del provvedimento di Via.
La sentenza ha confermato la legittimità del diniego da pare di una Provincia del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006.
Il principio di precauzione, sostiene il Tar, trova applicazione in tutti i casi in cui ci siano possibili effetti nocivi sull'ambiente e permette alle "Autorità di adottare misure protettive senza dover attendere l'assoluta certezza scientifica necessaria per una completa valutazione del rischio." E proprio in virtù di questa valutazione concreta, la Provincia, nel caso di specie, ha effettuato correttamente un bilanciamento di interessi ritendendo prevalente la tutela dell'ambiente e del paesaggio rispetto al rilascio di una autorizzazione per un impianto di produzione di energia rinnovabile.
E se è vero, rilevano i Giudici, che la normativa in materia (articolo 12, Dlgs 387/2003) non esclude la possibilità di realizzare anche in area agricola impianti di produzione di energia elettrica, certamente non impone all'Amministrazione di decidere in tal senso, potendo essa negare l'autorizzazione o proporre una alternativa. (FP)
Tar Puglia
Sentenza 23 gennaio 2024, n. 97
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