Sentenza Tar Lazio 4 settembre 2024, n. 16097
Energia - Energie rinnovabili - Incentivi per la produzione di energia da biomassa ai sensi del Dm 2 marzo 2010 - Qualifica della biomassa usata per produrre energia che legittima l'accesso agli incentivi ai sensi dell'articolo 2 del Dm 2 marzo 2010 - Parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse - Sussistenza - Residui della lavorazione dei mobili - Qualifica come "biomassa legnosa" ai sensi del Dm 2 marzo 2010 e della parte 2 dell'allegato X, alla Parte V del Dlgs 152/2006 - Esclusione
I residui della lavorazione di mobilifici che vengono utilizzati per produrre energia non possono essere considerati "biomassa vegetale" ai sensi della normativa ambientale.
Ad affermarlo il Tar Lazio nella sentenza 4 settembre 2024, n. 16097. Le regole del Codice ambientale sulle emissioni in atmosfera precisano quali sono le biomasse che possono essere bruciate legalmente. Per i Giudici laziali, non sono compresi i residui dell'attività industriale di fabbricazione dei mobili, perché la normativa li definisce come "rifiuti" e non "biomassa legnosa vergine" (allegato X alla Parte V del Dlgs 152/2006).
Allo stesso modo del Dlgs 152/2006, anche altre normative ambientali come quelle che dettano le regole sulla produzione di energia rinnovabile, definiscono la biomassa come "la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse". Pertanto i residui prodotti dalle imprese che fanno mobili non possono essere considerati "biomassa". (FP)
Tar Lazio
Sentenza 4 settembre 2024, n. 16097
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