Sentenza Tar Veneto 17 gennaio 2025, n. 67
Via (Pua/Paur/Pauar) / Vas - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Procedimento di Via di cui all'articolo 25, Dlgs 152/2006 - Progetti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al Piano nazionale complementare (Pnc) e al Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) - Tempistica per la conclusione del procedimento da parte della speciale Commissione Via ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 - Mancato rispetto dei termini - Accertamento in giudizio dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 117 del Dlgs 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 - Effetti - Oneri istruttori di cui all'articolo 33 del Dlgs 152/2006 - Condanna dell'Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti dell'istruttoria della domanda pagati dal proponente ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter del Dlgs 152/2006 - Sussistenza
L'impresa che subisce un ritardo nella conclusione della valutazione ambientale di un progetto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ha diritto al rimborso spese da parte della Pubblica amministrazione.
A stabilirlo il Tar Veneto nella sentenza 17 gennaio 2025, n. 67 sulla base di quanto previsto dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006). I progetti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al Piano nazionale complementare (Pnc) e al Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) per i quali occorre la valutazione di impatto ambientale (Via) godono di un procedimento particolare con tempistiche leggermente differenti e una maggiore responsabilizzazione dell'Autorità che li deve valutare.
L'articolo 25, comma 2-bis, del Dlgs 152/2006 nel definire questa procedura particolare prevede il rigoroso rispetto dei termini pena conseguenze pecuniarie. Se i termini per concludere la Via non sono rispettati, l'impresa può diffidare l'Amministrazione a finalizzare il procedimento. Se nonostante i solleciti l'Autorità amministrativa resta silente l'azienda può ricorrere al Giudice per ottenere ragione. Nel caso di specie il Giudice amministrativo ha accertato che i termini per concludere il procedimento erano scaduti, che l'Amministrazione era stata inerte e come conseguenza dello "sforamento" dei termini ha disposto la restituzione all'impresa proponente del 50% degli oneri istruttori versati per la domanda come previsto dall'articolo 25, comma 2-ter del Dlgs 152/2006. (FP)
Tar Veneto
Sentenza 17 gennaio 2025, n. 67
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