Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Normativa Vigente

Dgr Basilicata 11 giugno 2021, n. 473

Valutazione di incidenza - Recepimento linee guida nazionali

Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025

Regione Basilicata

Deliberazione Giunta regionale 11 giugno 2021, n. 473

(Bur 16 giugno 2021 n. 58)

Recepimento delle “Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

Visto il Dlgs n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni";

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. ;

Vista la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996 e ss.mm.ii. "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

Vista la Dgr n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

Vista la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 recante "Statuto della Regione Basilicata";

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 524 del 5 agosto 2019 e n. 916 del 10 dicembre 2020, inerenti al conferimento degli incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Diparticoloimenti della Giunta regionale;

Vista la Legge Regionale n. 29 del 30 dicembre 2019, recante "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni";

Vista la Dgr n. 36 del 20 gennaio 2020 con la quale, nelle more dell'adozione delle norme regolamentari di cui alla citata Lr n. 29/2019, è confermato l'organigramma esistente dei diparticoloimenti della Giunta regionale quale rinveniente dalle deliberazioni n. 689/2015 e n. 624/2016 come successivamente modificate;

Visto il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Basilicata", entrato in vigore in data 11/02/2021;

Richiamato in particoloicolare l'articoloicolo 27 "Disposizioni transitorie", commi da 1 a 3, del suddetto Regolamento n. 1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all'adozione degli atti conseguenti di cui all'articoloicolo 5 del medesimo Regolamento;

Vista la Dgr n. 219 del 19 marzo 2021 avente ad oggetto "articoloicolo 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale";

Richiamato in particoloicolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta Dgr n. 219/2021 relativo alla data dalla quale decorre l'efficacia del nuovo sistema organizzativo.

Visto il Dlgs n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da particoloe delle pubbliche amministrazioni" attuativo della legge delega n. 190/2012, come modificato dal Dlgs n. 97/2016;

Visto il Regolamento Ue 679/2016 "Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali";

Vista la Dgr n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2021-2023. Approvazione";

Vista la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoloicoli 1 e 2 della legge

5 maggio 2009, n. 42";

Vista la Lr n. 19 del 06/05/2021, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2021";

Vista la Lr n. 20 del 06/05/2021, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023";

Viste le Delibere di Giunta regionale:

— n. 359 del 07.05.2021 di approvazione del "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articoloicolo 39, co. 10, del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.";

— n. 360 del 07.05.2021 "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articoloicolo 39, co. 10, del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

Viste le Direttive:

— 92/43/Cee del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", finalizzata a garantire la tutela della biodiversità dell'Unione europea mediante l'istituzione della rete ecologica "Natura 2000";

— 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visti:

— il Dpr 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e successive modificazioni;

— il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particoloicolare la Particoloe II, concernente la Valutazione Ambientale Strategica (Vas) di Piani e Programmi e la Valutazione dell'Impatto Ambientale (Via) di determinati progetti pubblici e privati, che definisce il coordinamento delle procedure di Vas e di Via con la procedura di valutazione di incidenza (Vinca) ed individua tra gli effetti significativi da considerare nella valutazione di un piano, programma o progetto, quelli sulla «biodiversità, con particoloicolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/Cee e della direttiva 2009/147/Ce»;

— il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, con cui l'Italia ha modificato il Codice Penale inserendo i reati di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e di "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". Le modifiche al Codice penale hanno portato all'inserimento di due nuovi articoloicoli: l'articoloicolo 727— bis relativo alle specie e l'articoloicolo 733-bis relativo agli habitat;

Richiamato il principio di precauzione contenuto nell'articoloicolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività sui siti della Rete Natura 2000;

Preso atto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'articoloicolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) — direttiva 92/43/Cee «Habitat» articoloicolo 6, paragrafi 3 e 4, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con la quale sono adottate le

"Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza — direttiva 92/43/Cee «Habitat» articoloicolo 6, paragrafi 3 e 4" ed è stabilito che tali Linee Guida costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'articoloicolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/Cee del Consiglio del 21 maggio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (Vinca), di cui all'articoloicolo 5 del Dpr 8 settembre 1997, n. 357;

Considerato che le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza:

— sono state elaborate e condivise nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro avviato a particoloire dal Comitato paritetico per la biodiversità del 17 febbraio 2016, che ha visto la particoloecipazione dei rappresentanti individuati dalle autorità regionali e dalle amministrazioni competenti in materia di valutazione di incidenza;

— forniscono una risposta di sistema, a livello di Governance, all'Eu Pilot 6730/14/Envi — Attuazione in Italia della direttiva 92/43/Cee del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — avviato dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva;

Visto in particoloicolare il punto 3 della sopra citata Intesa, la quale stabilisce che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di

semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali";

Ritenuto pertanto, di armonizzare, semplificare ed aggiornare l'insieme delle disposizioni procedurali, definite nel tempo dalla Regione Basilicata in merito alla gestione di Rete Natura 2000 ed all'applicazione della Valutazione di Incidenza, in recepimento delle suddette linee guida nazionali, provvedendo in particoloicolare a:

— recepire il testo delle "Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/Cee «Habitat» articoloicolo 6, paragrafi 3 e 4", allegato e particoloe integrante e sostanziale della presente deliberazione;

— approvare il "Format di Supporto Screening di Vinca per Piani/Programmi/Progetti/ Interventi/Attività – Proponente", previsto dalle Linee Guida nazionali (Allegato 1);

— approvare il "Format Screening di Vinca per Piani/Programmi/Progetti/Interventi /Attività — Istruttoria Valutatore Screening Specifico", previsto dalle Linee Guida nazionali (Allegato 2);

Dato atto che le Linee Guida al capitolo 2 paragrafo 2.3 — richiamano quanto segue:

— Il processo di semplificazione della procedura di Valutazione di Incidenza e nello specifico della fase di screening, non può ricondursi alla mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'articoloicolo 6.3 della Direttiva 92/43/Cee, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra potenziale incidenza del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione;

— Tuttavia, le Regioni e PP.AA., di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura

2000, possono svolgere preventivamente screening di incidenza sito-specifici (PreValutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'articoloicolo 6.2 della Direttiva Habitat;

Dato atto altresì, che le Linee Guida al capitolo 2 paragrafo 2.4 — richiamano quanto segue:

— In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate particoloicolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate Condizioni d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale o delle PP.AA., o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche.

— Le C.O. sono individuate con atto ufficiale delle Regioni o delle PP.AA., sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro adozione, ne danno informativa al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000.

Ritenuto necessario condurre i dovuti approfondimenti tecnici utili a:

— espletare le Pre-Valutazioni di cui al capitolo 2 paragrafo 2.3 delle linee guida nazionali, screening di incidenza sito-specifici o per gruppi di siti omogenei per alcune tipologie di interventi o attività, sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni o minacce che insistono su di essi, di concerto con gli Enti gestori dei siti;

— individuare l'Elenco delle Condizioni d'Obbligo, di cui al capitolo 2 paragrafo 2.4 delle linee guida nazionali, per sito o per gruppi di siti omogenei, sulla base delle caratteristiche sito-specifiche dei siti interessati e da inserire nei piani, progetti interventi, attività da sottoporre a screening;

Visti i seguenti documenti, allegati e particoloe integrante e sostanziale della presente deliberazione:

— "Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/ Cee «Habitat» articoloicolo 6, paragrafi 3 e 4";

— "Format di Supporto Screening di Vinca per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Proponente", previsto al capitolo 2 paragrafo 2.5 delle Linee guida nazionali (Allegato1);

— "Format Screening di Vinca per Piani/Programmi/Progetti/ Interventi/Attività — Istruttoria Valutatore Screening Specifico", previsto al capitolo 2 paragrafo 2.6 — lettera B delle Linee Guida nazionali (Allegato 2);

Ritenuto pertanto di recepire ed approvare i suddetti allegati, particoloe integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che i Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività devono essere presentati all'Autorità competente in materia di Vinca corredati da:

— istanza, modulo per lo screening di incidenza "proponente" e quietanza del versamento degli oneri istruttori di cui alla Dgr n. 147 del 25 febbraio 2019 (Screening di incidenza);

— istanza, studio di incidenza conforme ai contenuti del paragrafo 3.3 delle Linee Guida e quietanza del versamento degli oneri istruttori di cui alla Dgr n. 147 del 25 febbraio 2019 (Valutazione Appropriata);

Considerato che il presente atto, in quanto recepisce le Linee Guida nazionali (atto di indirizzo per le Regioni e le Provincie Autonome di carattere interpretativo e dispositivo dei documenti di livello unionale e strumento finalizzato a rendere omogenea a livello nazionale l'attuazione dell'articolo 6 — paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat), costituisce l'insieme di disposizioni da applicare per la Vinca e, pertanto, le disposizioni inerenti alle procedure di valutazione d'incidenza, previste da regolamenti, piani di gestione e misure di conservazione relativi ai Siti Natura 2000, incompatibili con le disposizioni del presente atto sono da ritenersi superate e, dunque, non applicabili;

Ritenuto pertanto, che la presente deliberazione abroghi e sostituisca la Deliberazione n. 2454 del 22 dicembre 2003, avente ad oggetto "Dpr 8 settembre 1997 n. 357 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica. Indirizzi applicativi in matera di valutazione di incidenza", che cessa la sua efficacia con la pubblicazione sul Burb del presente atto;

Su proposta dell'Assessore al ramo.

Ad unanimità di voti,

delibera

Di Recepire "Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/ Cee «Habitat» articoloicolo 6, paragrafi 3 e 4", allegate e particoloe integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di Approvare i seguenti allegati:

— "Format di Supporto Screening di Vinca per Piani/Programmi/ Progetti/Interventi/Attività – Proponente", previsto al capitolo 2 paragrafo 2.5 delle Linee Guida nazionali (Allegato1);

— "Format Screening di Vinca per Piani/Programmi/Progetti/ Interventi/Attività — Istruttoria Valutatore Screening Specifico", previsto al capitolo 2 paragrafo 2.6 — lettera B. delle Linee Guida nazionali (Allegato 2);

Di Demandare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, in qualità di autorità competente in materia di Vinca, il compito di coordinare gli approfondimenti tecnici utili a:

— espletare le Pre-Valutazioni di cui al capitolo 2 paragrafo 2.3 delle linee guida nazionali, screening di incidenza sito-specifici o per gruppi di siti omogenei, per alcune tipologie di interventi o attività, sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni o minacce che insistono su di essi, di concerto con gli Enti gestori dei siti;

— individuare l'Elenco delle Condizioni d'Obbligo, di cui al capitolo 2 paragrafo 2.4 delle linee guida nazionali, per sito o per gruppi di siti omogenei, sulla base delle caratteristiche sito-specifiche dei siti interessati, da inserire nei piani, progetti interventi, attività da sottoporre a screening;

Di Rinviare a successive deliberazioni l'approvazione di:

— Screening di incidenza sito-specifici o per gruppi di siti omogenei (Pre-Valutazioni di cui al capitolo 2 paragrafo 2.3 delle linee guida nazionali), per alcune tipologie di interventi o attività, sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni o minacce che insistono su di essi, di concerto con gli Enti gestori dei siti;

— un Elenco di Condizioni d'Obbligo, di cui al capitolo 2 paragrafo 2.4 delle linee guida nazionali, per sito o per gruppi di siti omogenei, sulla base delle caratteristiche sito-specifiche dei siti interessati e da inserire nei piani, progetti interventi, attività da sottoporre a screening;

Di Stabilire che i Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività devono essere presentati all'Autorità competente in materia di Vinca corredati da:

— istanza, modulo per lo screening di incidenza "proponente" e quietanza del versamento degli oneri istruttori di cui alla Dgr n. 147 del 25 febbraio 2019 (Screening di incidenza);

— istanza, studio di incidenza conforme ai contenuti del paragrafo 3.3 delle Linee Guida (Valutazione Appropriata) e quietanza del versamento degli oneri istruttori di cui alla Dgr n. 147 del 25 febbraio 2019;

Di Stabilire, altresì, che il presente atto, in quanto recepisce le Linee Guida nazionali, atto di indirizzo per le Regioni e le Provincie Autonome di carattere interpretativo e dispositivo dei documenti di livello unionale e strumento finalizzato a rendere omogenea a livello nazionale l'attuazione dell'articolo 6 — paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat, costituisce l'insieme di disposizioni da applicare per la Vinca e, pertanto, le disposizioni inerenti alle procedure di valutazione d'incidenza previste da regolamenti, piani di gestione e misure di conservazione relativi ai Siti Natura 2000 che sono incompatibili con le disposizioni del presente atto sono da ritenersi superate e, dunque, non applicabili;

Di Stabilire che la presente deliberazione abroga e sostituisce la deliberazione n. 2454 del 22 dicembre 2003 che cessa la sua efficacia con la pubblicazione sul Burb del presente atto.

Allegato

Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca)

Allegato 1

Format di supporto screening di Vinca

Format di supporto screening di Vinca

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Allegato 2

Format screening di Vinca

Format screening di Vinca

Formato: .pdf - Dimensioni: 172 KB