Sentenza Tar Toscana 21 ottobre 2025, n. 1649
È illegittima la disposizione regionale preesistente che prevede distanze minime di un impianto fotovoltaico a terra da altro impianto del medesimo tipo poiché in contrasto con le disposizioni sopravvenute in materia di aree idonee previste dalla normativa nazionale che mirano a massimizzare la concentrazione degli impianti in zone già fortemente antropizzate
N.d.R.: la presente sentenza ha affermato "l'abrogazione tacita dell'articolo 6, comma 1, Lr n. 11/2011, nella parte in cui ivi si stabilisce la distanza minima di duecento metri tra gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 kW;". La norma sarebbe in contrasto con l'articolo 20 del Dlgs 199/2021. Pertanto la citata disposizione dovrebbe essere disapplicata, fermo restando che la sentenza del Tar non è definitiva.
Tar Toscana
Sentenza 21 ottobre 2025, n. 1649
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