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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 11 giugno 2010, n. 2426

Energia - Efficienza energetica - Attestato di certificazione energetica - Soggetti abilitati - Iscritti all'ordine degli Ingegneri - Obbligo di seguire un corso di formazione regionale, superare un esame, iscriversi ad apposito albo - Illegittimità

Gli ingegneri pugliesi possono rilasciare l'attestato di certificazione energetica senza avere seguito un corso, avere superato un esame o essere iscritti a uno speciale albo.
Lo ha stabilito il Tar Puglia, sentenza 11 giugno 2010, n. 2674, che ha annullato la delibera 2272/2009 e il regolamento 10/2010 della Regione Puglia nelle parti in cui prevedono che gli ingegneri per essere abilitati a fare i certificatori energetici degli edifici debbano frequentare un corso di formazione, superare un esame finale ed essere iscritti a un apposito albo.
Tali obblighi non sono previsti dall'allegato III del Dlgs 115/2008, norma che si applica in attesa della emanazione del regolamento sui certificatori energetici previsto dal Dlgs 192/2005 e che costituisce principio fondamentale cui le Regioni non possono derogare, violando altrimenti la riserva statale in materia di professioni (articolo 117, comma 3, Cost., nonché Dlgs 30/2006).

Tar Puglia

Sentenza 11 giugno 2010, n. 2426