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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 3 luglio 2013, n. 1082

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Realizzazione (Dlgs 387/2003) - Rispetto prescrizioni pianificazione paesaggistica territoriale - Sussiste - Contemperazione tra interesse a sviluppo rinnovabili e interesse a tutela ambiente e paesaggio - Necessità

L'installazione di un impianto a fonti rinnovabili, pur agevolato dalla normativa nazionale, non esonera dal rispetto degli indirizzi regionali di tutela del paesaggio. Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 3 luglio 2013, n. 1082.
I Giudici hanno rigettato le doglianze dell'impresa ricorrente che aveva impugnato il parere negativo di compatibilità ambientale dell'intervento (installazione di un impianto fotovoltaico) per contrasto con il Piano urbanistico territoriale per il paesaggio. Il Tar ha richiamato la più recente giurisprudenza in materia che è oramai conforme nel ritenere che il rispetto del Protocollo di Kyoto non giustifica la disapplicazione di atti di pianificazione paesaggistica.
In altre parole, l'assetto giuridico delineato dalle disposizioni vigenti in materia (su tutte il Dlgs 387/2003) impone una attenta contemperazione tra esigenza di sviluppo delle rinnovabili (e connessa riduzione delle emissioni) e esigenza di tutela di ambiente e paesaggio, come riassunto efficacemente dalla Corte Costituzionale (sentenza 275/2011), richiamata dai Giudici pugliesi nel giudizio in parola.

Tar Puglia

Sentenza 3 luglio 2013, n. 1082