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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Emilia Romagna 25 luglio 2013, n. 236

Energie rinnovabili - Impianto cogenerativo a biogas da biomasse - Assoggettamento a "screening" ambientale - Esclusione - Condizioni - Natura - Impianto termico per la produzione di energia

Gli impianti a biogas da biomasse non sono soggetti a verifica di assoggettabilità a Via. Lo ha deciso il Tar Emilia Romagna nella sentenza 25 luglio 2013, n. 236.
I Giudici confermano l'autorizzazione unica (Dlgs 387/2003) per un impianto cogenerativo a biogas da biomassa, negando, come voleva il ricorrente, che per lo stesso occorresse anche lo "screening ambientale" ai sensi dell’allegato IV, Parte II, al Dlgs 152/2006, punto 2, lettera c). Infatti, anche a qualificare tale impianto come "industria" esso non è "impianto non termico per la produzione di energia", che sarebbe soggetto a "screening" se sopra 1 MWe, ma semmai "impianto termico", per il quale la verifica di assoggettabilità a Via scatta solo se di potenza termica sopra i 50 MWt (l'impianto in questione era ben al di sotto di tale soglia).
Inoltre il Tar ha anche ricordato che gli impianti a biogas da biomassa non sono "industrie insalubri" non trattando o smaltendo in alcun modo rifiuti, poiché gli elementi organici introdotti negli impianti non sono "smaltiti" o in qualche modo "trattati", ma servono solo per iniziare l’attività di decomposizione delle sostanze immesse, ai fini della produzione energetica.

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 25 luglio 2013, n. 236