Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 8 aprile 2015, n. 498

Energia - Impianto a biomassa - Autorizzazione  - Uso della pollina come combustibile - Qualificazione - Sottoprodotto - Impianto a fonti rinnovabili e impianto di coincenerimento - Diversità - Sussistenza - Limiti di emissione per il coincenerimento - Applicabilità all'impianto a biomassa - Possibilità - Principio di precauzione

N.d.R.: la presente sentenza è stata riformata dalla sentenza Consiglio di Stato 28 dicembre 2022, n. 11472.

 

Il "Codice ambientale", come riformulato alla fine del 2010, consente l’impiego della pollina come sottoprodotto anche nei cicli produttivi gestiti da terzi.
È quanto stabilito dal Tar Lombardia (sentenza 498/2015), il quale ricorda come gli articoli 184-bis, 184-ter e 185 del Dlgs 152/2006, a seguito dell’integrazione stabilita dal Dlgs 205/2010, prevedono che qualsiasi sostanza per cui vi sia certezza di utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, possa essere considerata sottoprodotto (e quindi non rifiuto).
Tali previsioni superano quanto stabilito dalla legge 96/2010 (“Comunitaria 2009”) che lega invece la qualifica di sottoprodotto della pollina al suo essere destinata alla combustione “nel medesimo ciclo produttivo”.
Una lettura maggiormente “stringente” di tale quadro normativo, secondo il Tar, avrebbe alcune conseguenze indesiderabili come l’aumento di costi a causa delle ridotte economie di scala e la dispersione sul territorio di punti di inquinamento meno facilmente controllabili.

Tar Lombardia

Sentenza 8 aprile 2015, n. 498