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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Marche 14 maggio 2015, n. 377

Energia - Impianto a biomassa - Autorizzazione - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Rilascio condizionato ad osservanza prescrizioni della conferenza di servizi - Ammissibilità - Emissioni impianto - Scarsa rilevanza - Articolo 272, Dlgs 152/2006 - Spandimento digestato - Operazione agricola - Legittimità

Escluso dal Tar Marche il risarcimento del danno alla salute richiesto da un residente nelle campagne dove un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse ha riversato, a fini di concimazione, il digestato prodotto.
Secondo il Giudice marchigiano (sentenza 377/2015), si tratta di un’operazione svolta su terreni agricoli che la ricorrente non può contestare, “avendo accettato il rischio di subire le emissioni odorigene che a precise cadenze temporali avvertono tutti coloro che abitano in zone agricole”.
A tal fine, non fa differenza che il concime impiegato sia quello prodotto dall’impianto a biomasse, perché le emissioni sono le medesime di qualsiasi altro concime.
Un impianto a biomasse con potenza nominale di 999 KWe, sottolinea più in generale il Giudice, non è considerato “di per sé inquinante” dalla disciplina normativa, visto che non è soggetto ad Aia o Aua e che le emissioni in atmosfera sono considerate “scarsamente rilevanti” dal Dlgs 152/2006 (e non è nemmeno richiesta l’autorizzazione apposita).

Tar Marche

Sentenza 14 maggio 2015, n. 377