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Sentenza Tar Emilia Romagna 2 settembre 2020, n. 156

Rifiuti - Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e recupero - Libera circolazione sul territorio nazionale - Articolo 181, comma 5, Dlgs 152/2006 - Possibilità - Sussistenza - Realizzazione di un impianto per il trattamento di frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) - Rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità - Articolo 182-bis, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Realizzazione e gestione di impianti per il recupero di rifiuti derivanti da raccolta differenziata - Attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti da affidare con gara - Esclusione - Sussistenza - Affidamento con gara esclusivamente delle attività di avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 25, comma 4, Dl 1/2012 - Sussistenza - Autorizzazione dell'impianto per il trattamento della Forsu - Procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) - Articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Conferenza di servizi - Portatori di interessi diffusi - Partecipazione obbligatoria - Articolo 14-ter, legge 241/1990 - Esclusione

Un impianto per lo smaltimento e recupero di rifiuti derivanti da raccolta differenziata (Forsu) non è obbligato a rispettare i principi di autosufficienza e prossimità ex articolo 182-bis, Dlgs 152/2006.
Lo ha ricordato il Tar Emilia Romagna nella sentenza 2 settembre 2020, n. 156 con cui ha respinto le doglianze di un gruppo di cittadini e alcune associazioni contro il provvedimento autorizzatorio relativo a un impianto per il trattamento della Forsu. Il richiamo al mancato rispetto dell'articolo 182-bis del Dlgs 152/2006 è inconferente perché tale norma (non toccata dal recente restyling del Dlgs 152/2006 ad opera del Dlgs 116/2020) impone il rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità con riferimento allo "smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati": una fattispecie diversa da quella oggetto della controversia, che è relativa alla realizzazione di un impianto per lo smaltimento e recupero di rifiuti derivanti da raccolta differenziata (Forsu).
Inoltre, lo stesso Codice ambientale (articolo 181, comma 5, anch'essa disposizione non toccata dalla riforma del "pacchetto economia circolare") stabilisce che per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite ovviamente imprese autorizzate e iscritte all'Albo gestori ambientali. Infine nemmeno la lamentata assenza della gara per l'affidamento del servizio coglie nel segno. Infatti l'articolo 25, comma 4, Dl 1/2012 prevede sia affidato con gara "l'avvio a smaltimento e recupero", non anche le attività di realizzazione e gestione di impianti per il recupero di rifiuti derivanti da raccolta differenziata come quello per cui aveva presentato domanda di autorizzazione l'impresa ricorrente. (FP)

 

N.d.R.:  la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 18 novembre 2024, n. 9221.

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 2 settembre 2020, n. 156