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Territorio
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 25 novembre 2020, n. 247

Territorio - Edilizia - Contributo di costruzione - Articolo 16, comma 4, lettera d-ter), Dpr 380/2001 - Esonero - Articolo 20, Lr Veneto 29/2019, articolo 40-bis, Lr 11/2004 - Applicazione al cambio di destinazione d'uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale - Violazione delle competenze esclusive statali in materia di governo del territorio - Sussistenza - Illegittimità costituzionale - Attività produttive - Procedimento presso lo Sportello unico attività produttive - Articolo 7, Dpr 160/2010 - Normativa regionale - Articolo 20, Lr 29/2019 e articolo 6-bis nella Lr 55/2012 - Aggravamento del procedimento statale - Violazione competenza esclusiva statale sui livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio - Illegittimità costituzionale - Sussistenza

Con due sentenze del 25 novembre 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni del Veneto in merito a uso del demanio idrico e di edilizia.
Con la prima sentenza (25 novembre 2020, n 246) la Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 83, comma 4-sexies, Lr Veneto 13 aprile 2001, n. 11 perché imponeva, all'impresa di telecomunicazione che voleva realizzare un impianto sul territorio facente parte del demanio idrico, un canone fissato dalla Giunta regionale, in violazione dell'articolo 93, Dlgs 259/2003 (Codice telecomunicazioni) che vieta tali imposizioni locali proprio per garantire a tutti gli operatori medesimo trattamento ovunque operino. Altrimenti ogni Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni.
La seconda pronuncia (sentenza 25 novembre 2020, n. 247) invece "boccia" l'articolo 20 della Lr Veneto 29/2019 che introduceva un articolo 6-bis nella Lr 55/2012, appesantendo il procedimento amministrativo presso lo Sportello unico attività produttive ex articolo 7, Dpr 160/2010. Laddove la norma statale è volta alla semplificazione, quella del Veneto complica il procedimento violando l'esclusiva statale sui livelli essenziali delle prestazioni. Infine, viola le competenze statali in materia di governo del territorio l'articolo 11 della citata Lr 29/2019 che introduce l'articolo 40-bis nella Lr 11/2004 con limitatamente alla disposizione che prevede l'esonero dal contributo di costruzione ex articolo 16, comma 4, lettera d-ter), Dpr 380/2001 (T.U. edilizia) nei casi di cambio di destinazione d'uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale. (FP)

Corte Costituzionale

Sentenza 25 novembre 2020, n. 247

(Gu 2 dicembre 2020 n. 49)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d'uso preceduto da varianti urbanistiche - Esonero dal contributo straordinario di costruzione - Violazione di principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua. Procedimento amministrativo - Norme della Regione Veneto - Procedure relative allo sportello unico per le attività produttive (Suap) - Inerzia della pubblica amministrazione - Facoltà, per l'interessato, di richiedere la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico - Esonero dal contributo di costruzione - Denunciata violazione di principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29, articoli 11 e 20 - Costituzione, articolo 117, commi secondo, lettere e) ed m), e terzo