Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 22 marzo 2022, n. 120/2022/R/eel

Autoconsumo - Attuazione delle disposizioni previste dal Dlgs 199/2021 e dal Dlgs 210/2021 - Aggiornamento Tisspc e Tisdc

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 22 marzo 2022, n. 120/2022/R/eel

(Pubblicata sul sito di Arera il 24 marzo 2022)

Avvii di procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/2021 e 210/2021 in materia di autoconsumo

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1197a riunione del 22 marzo 2022

Visti:

• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);

• la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);

• il regolamento (Ue) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

• la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481;

• la legge 23 agosto 2004, n. 239;

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

• la legge 23 luglio 2009, n. 99;

• il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);

• il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

• il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

• il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);

• il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99;

• i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;

• il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione Spa, ora e-distribuzione Spa dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel Spa (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 dicembre 1995 e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);

• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o Tisspc);

• la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o Tisdc);

• la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel (di seguito:deliberazione 318/2020/R/eel);

• la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 323/2021/R/eel;

• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025 (di seguito: Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità);

• la sentenza 6407, del 13 luglio 2012, del Tar Lazio, nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010.

Considerato che:

• il decreto legislativo 199/21, tramite il quale viene recepita la direttiva 2018/2001, al Titolo IV, Capo I, introduce disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili;

• più in dettaglio:

— l'articolo 30, comma 1, introduce disposizione in merito ai clienti finali che diventano autoconsumatori individuali di energia rinnovabile, distinguendo tra il caso in cui l'impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili è direttamente collegato all'utenza del cliente finale dal caso in cui gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili sono ubicati presso siti distinti da quelli presso cui il cliente finale opera. In entrambi i casi gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere nuovi o esistenti e possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo;

— l'articolo 30, comma 2, introduce disposizioni relative a più clienti finali che si associano per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente presso edifici o condomìni. Anche in questo caso gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere nuovi o esistenti e possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo;

— l'articolo 31 introduce disposizioni relative alle comunità energetiche rinnovabili, riportandone la definizione ed evidenziandone gli obiettivi. In particolare, tale articolo prevede che l'energia elettrica possa essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di nuova realizzazione ed esistenti (questi ultimi purché non superino il 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità), condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato;

— l'articolo 32 riporta una serie di disposizioni inerenti alle modalità di interazione dei sistemi di autoconsumo (siano essi individuali, collettivi o nell'ambito di comunità energetiche) con il sistema elettrico, precisando, in particolare, che i clienti finali mantengono i propri diritti compreso quello di scegliere il proprio venditore e che all'energia elettrica prelevata, inclusa quella oggetto di condivisione, si applicano le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Inoltre, l'articolo 32, al comma 3, riporta una serie di elementi a cui l'Autorità deve attenersi nell'adottare i propri provvedimenti relativi all'autoconsumo e, in particolare, prevede che la medesima Autorità:

i. nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individui, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia elettrica, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia elettrica condivisa, in quanto energia elettrica istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;

ii. definisca modalità con le quali il rispetto del requisito di cui alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalità veloci e semplificate, anche ai fini dell'accesso agli incentivi. A tal fine, l'Autorità prevede che i distributori rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria;

iii. individui le modalità con le quali i clienti finali domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia elettrica condivisa;

iv. adotti le disposizioni necessarie affinché i clienti finali che partecipano a una comunità energetica rinnovabile mantengano i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come clienti finali domestici e non possono essere sottoposti, per il semplice fatto di partecipare a una comunità, a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie;

v. adotti le disposizioni necessarie affinché per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo e dell'incentivo;

— l'articolo 33 attribuisce al Gestore dei Servizi Energetici – Gse Spa (di seguito: Gse) e alla società Ricerca sul Sistema Energetico – Rse Spa (di seguito: Rse) ruoli di monitoraggio e di analisi relativi alle configurazioni di autoconsumo;

— l'articolo 8 introduce disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica, la cui definizione è in capo al Ministro della Transizione Ecologica, prevedendo che essi spettino solo all'energia elettrica condivisa da utenze connesse sotto la stessa cabina primaria e limitatamente alla quota derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW;

• in relazione alle configurazioni per autoconsumo precedentemente riassunte, il decreto legislativo 199/21, per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 8, 31 e 32, introduce una distinzione concettuale tra:

— l'energia elettrica condivisa, definita all'articolo 2, comma 1, lettera q), come il minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (non necessariamente oggetto di nuova realizzazione) e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato;

— l'energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione, pari alla quota dell'energia elettrica condivisa afferente a impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria;

— l'energia elettrica autoconsumata e oggetto di incentivazione, pari alla quota dell'energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW;

• infine, in relazione alle comunità energetiche rinnovabili, l'articolo 31, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 199/21 prevede che, nel rispetto delle finalità delle medesime, sia possibile condividere altre forme di energia da fonti rinnovabili (non solo, quindi, energia elettrica), promuovere interventi di domotica e di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Considerato che:

• il decreto legislativo 210/21, tramite il quale viene recepita la direttiva 2019/944, agli articoli da 14 a 17, introduce disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche di cittadini;

• più in dettaglio:

— l'articolo 14, commi da 1 a 3, introduce disposizioni in merito ai clienti attivi che, tra l'altro, possono diventare autoconsumatori individuali di energia elettrica, avvalendosi di impianti di produzione nuovi o esistenti che possono essere gestiti da un soggetto terzo;

— l'articolo 14, comma 4, introduce disposizioni relative a più clienti attivi che agiscono collettivamente presso edifici o condomìni. Tali clienti, tra l'altro, possono organizzare forme di autoconsumo collettivo tramite impianti di produzione nuovi o esistenti, non necessariamente ubicati presso il medesimo edificio o condominio, che possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo;

— l'articolo 14, commi da 5 a 9, introduce disposizioni relative alle comunità energetiche dei cittadini, definite all'articolo 3, comma 3, evidenziandone gli obiettivi e precisando, tra l'altro, che:

i. i clienti finali mantengono i propri diritti e obblighi;

ii. all'energia elettrica prelevata, inclusa quella oggetto di condivisione, si applicano le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;

iii. l'energia elettrica (che può essere prodotta da impianti nuovi ed esistenti) sia condivisa per il tramite della rete di distribuzione esistente ovvero, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico e tenendo conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, per il tramite di reti, anche di nuova realizzazione, gestite dalla medesima comunità energetica dei cittadini;

iv. le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi e le medesime comunità energetiche dei cittadini operano come subconcessionari della rete elettrica (in questi casi, i canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal distributore concessionario devono essere equi e devono essere sottoposti alla valutazione dell'Autorità);

— i commi richiamati al precedente alinea riportano anche una serie di disposizioni inerenti alle modalità di interazione con il sistema elettrico delle comunità energetiche dei cittadini e dei clienti attivi che agiscono collettivamente, precisando, in particolare, che l'energia elettrica è condivisa nella stessa zona di mercato e che essa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di produzione (nuovi o esistenti) e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

— inoltre, il comma 10 riporta una serie di elementi a cui l'Autorità deve attenersi nell'adottare i propri provvedimenti relativi all'autoconsumo e, in particolare, prevede che l'Autorità:

i. assicuri che le comunità energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunità siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilità di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo;

ii. assicuri che sull'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di autoconsumo siano applicati gli oneri generali di sistema;

iii. determini le componenti tariffarie che non devono essere applicate all'energia elettrica condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente autoconsumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità energetica dei cittadini. A tal fine, i gestori della rete di distribuzione rendono pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata;

iv. definisca le specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinché la condivisione dell'energia elettrica avvenga in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione;

v. adotti provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto-bilanciamento all'interno delle configurazioni di autoconsumo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;

vi. assicuri che le comunità energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica autoprodotta, consentendo altresì ai membri o ai soci della comunità di conservare i propri diritti di clienti finali;

vii. adotti le disposizioni necessarie affinché per le isole non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria;

— l'articolo 14, comma 11, lettera b), prevede che il Gse abbia un ruolo di monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo;

• in relazione alle configurazioni per autoconsumo precedentemente riassunte, l'articolo 14 del decreto legislativo 210/21 introduce una distinzione concettuale tra:

— l'energia elettrica condivisa a livello di zona di mercato;

— l'energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione, pari alla quota dell'energia elettrica condivisa afferente a impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria;

• l'articolo 15 del decreto legislativo 210/21 prevede che i clienti finali singoli, aggregati o partecipanti a una comunità energetica dei cittadini, nel caso in cui sia stata loro negata la connessione a un sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica ovvero nel caso in cui abbiano avviato la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia con il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione, possano richiedere l'autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica diretta, al fine di realizzare un collegamento privato fra i medesimi clienti finali e un'unità di produzione dell'energia elettrica non localizzata presso il sito del cliente finale. In tali casi, l'Autorità è chiamata a dare attuazione alla disposizione normativa;

• l'articolo 16 del decreto legislativo 210/21 introduce una nuova definizione di sistemi semplici di produzione e consumo, dando mandato all'Autorità di aggiornare la propria regolazione in materia (il vigente Tisspc);

• l'articolo 17 del decreto legislativo 210/21 concede la possibilità di realizzare nuovi sistemi di distribuzione chiusi (Sdc), prevedendo che essi siano considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi e che i relativi gestori svolgano l'attività di distribuzione per il tramite di una apposita sub-concessione. Il medesimo articolo prevede altresì che l'Autorità provveda a:

i. predisporre le convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione;

ii. approvare le linee guida sulla base delle quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni per cui il sistema in oggetto possa essere classificato come Sdc, nonché a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei siti su cui è possibile realizzare Sdc;

iii. adeguare, ove necessario, la regolazione prevista per i Sdc (il vigente Tisdc);

iv. determinare le modalità attraverso le quali un utente del Sdc può richiedere all'Autorità di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del Sdc ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe;

• il medesimo articolo 17 del decreto legislativo 210/21 prevede altresì che il Ministro della Transizione Ecologica istituisca l'albo dei Sdc nuovi ed esistenti (cioè quelli autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009 per i quali i relativi gestori hanno effettuato la comunicazione all'Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 210/21) e definisca la procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione da parte del medesimo Ministero;

• l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21, modificando l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, prevede tra l'altro la sperimentazione di un sistema di autodispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete;

• relativamente ai diritti dei clienti finali domestici, il decreto legislativo 210/21 definisce, tra l'altro:

— all'articolo 5, i diritti contrattuali dei clienti finali, prevedendo che l'Autorità stabilisca le misure necessarie al fine di renderli effettivi;

— all'articolo 6, il diritto di ricevere bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare i confronti, stabilendo che l'Autorità stabilisca le misure tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivo tale diritto;

— all'articolo 7, il diritto a cambiare venditore nel più breve tempo possibile, prevedendo che l'Autorità stabilisca le misure necessarie al fine di renderlo effettivo.

Ritenuto che:

• le tematiche afferenti alle diverse configurazioni di autoconsumo trattate dalle direttive 2018/2001 e 2019/944, come recepite rispettivamente dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, poiché presentano profili di somiglianza, debbano essere affrontate in modo coordinato, adottando scelte regolatorie il più possibile uniformi; • gli aspetti che richiedono l'aggiornamento o la nuova definizione di soluzioni regolatorie da parte dell'Autorità siano quelli attinenti alle configurazioni per l'autoconsumo di energia elettrica e quelli attinenti alla valorizzazione dell'autoconsumo medesimo;

• non sia, invece, necessario alcun intervento da parte dell'Autorità in merito alla più generale condivisione dell'energia elettrica, in quanto già possibile nell'ambito del libero mercato dell'energia elettrica;

• non sia necessario alcun intervento da parte dell'Autorità in merito alla condivisione, nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili, di forme energetiche diverse dall'energia elettrica e derivanti dalle fonti rinnovabili.

Ritenuto opportuno:

• avviare un primo procedimento finalizzato a:

— aggiornare il Tisspc per tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 210/21 e di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 199/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera f), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;

— aggiornare il Tisdc per tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 210/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera f), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;

— predisporre un nuovo testo integrato finalizzato alla valorizzazione dell'autoconsumo "esteso", a partire dalla regolazione transitoria adottata con la deliberazione 318/2020/R/eel, nel caso delle configurazioni di autoconsumo per il tramite della rete pubblica con obbligo di connessione di terzi, per tenere conto delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 199/21 e delle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 210/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera f), del Quadro Strategico

2022-2025 dell'Autorità;

• escludere dal procedimento di cui al precedente punto gli aspetti inerenti a:

− le specifiche ragioni di carattere tecnico che devono ricorrere affinché la condivisione dell'energia elettrica avvenga in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione;

− la predisposizione delle convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione;

− affinché tali attività siano svolte in modo coordinato, a seguito dell'adozione, da parte del Ministro della Transizione Ecologica, della procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 210/21, in modo che tali attività siano svolte in modo coordinato tenendo conto di quanto sarà previsto dalla richiamata procedura;

• nominare responsabile del procedimento di cui ai punti precedenti il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, prevedendo che le attività siano svolte con il supporto della Direzione Infrastrutture

Energia e Unbundling dell'Autorità e della Direzione Mercati Retail e Tutele dei

Consumatori di Energia dell'Autorità per quanto di competenza;

• avviare un secondo procedimento finalizzato a regolare gli aspetti attinenti ai diritti dei clienti finali rientranti nelle configurazioni di autoconsumo, comprendendo, tra l'altro, le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedimentali, anche tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 210/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.23, lettera a), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;

• nominare responsabile del procedimento di cui al punto precedente il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità, prevedendo che le attività siano svolte con il supporto della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, per quanto di competenza;

• prevedere che i procedimenti di cui ai precedenti punti si articolino in una pluralità di provvedimenti, preceduti da idonee consultazioni, dando priorità agli elementi più urgenti ai fini dell'applicazione della regolazione e tenendo conto della necessità di eventuali atti prodromici;

• procedere, nell'ordine, a:

— aggiornare il Tisspc e definire il nuovo testo integrato per l'autoconsumo esteso, a eccezione delle parti relative all'auto-bilanciamento all'interno delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 14, comma 10, lettera e), del decreto legislativo 210/21 e della definizione delle specifiche ragioni di carattere tecnico che devono ricorrere affinché la condivisione dell'energia elettrica avvenga in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 210/21;

— aggiornare il Tisdc, a eccezione della predisposizione delle convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 210/21;

— regolare gli aspetti attinenti ai diritti dei clienti finali rientranti nelle configurazioni di autoconsumo;

• definire, per ciascun procedimento, tempistiche ordinatorie complessive coerenti con le scadenze individuate nei decreti legislativi 199/21 e 201/21 (ove presenti), nonché con il Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità, tenendo altresì conto delle esigenze istruttorie attese;

• prevedere che la sperimentazione dell'auto-bilanciamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera e), del decreto legislativo 210/21 sia avviata congiuntamente con la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21, essendo tematiche analoghe, nell'ambito di un procedimento dedicato

delibera

1. di avviare un procedimento, da completarsi entro il 30 settembre 2022, finalizzato a:

a) aggiornare il Tisspc per tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 210/21 e di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 199/21;

b) aggiornare il Tisdc per tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 210/21;

c) predisporre un nuovo testo integrato finalizzato alla valorizzazione dell'autoconsumo "esteso", a partire dalla regolazione transitoria adottata con la deliberazione 318/2020/R/eel, nel caso delle configurazioni di autoconsumo per il tramite della rete pubblica con obbligo di connessione di terzi, per tenere conto delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 199/21 e delle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 210/21;

a eccezione de:

− la definizione delle specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinché la condivisione dell'energia elettrica avvenga in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 210/21;

− la predisposizione delle convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 210/21;

2. di avviare un procedimento, da completarsi entro la fine del 2023, finalizzato a regolare gli aspetti attinenti ai diritti dei clienti finali rientranti nelle configurazioni di autoconsumo, comprendendo, tra l'altro, le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedimentali, anche tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 210/21;

3. di prevedere che i procedimenti di cui ai punti 1. e 2. si concludano con una pluralità di provvedimenti, preceduti da idonee consultazioni, dando priorità agli elementi più urgenti ai fini dell'applicazione della regolazione e tenendo conto della necessità di eventuali atti prodromici, come puntualizzato in motivazione;

4. di nominare Responsabile del procedimento di cui al punto 1. il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;

5. di nominare Responsabile del procedimento di cui al punto 2. il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità;

6. di rinviare a successive determinazioni l'avvio del procedimento per l'implementazione degli aspetti esclusi dal punto 1., a seguito dell'adozione, da parte del Ministro della Transizione Ecologica, della procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 210/21;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.