Lr Puglia 7 novembre 2022, n. 28
Misure di compensazione ambientale e territoriale - Sottoscrizione accordi a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche
N.d.R.: l'articolo 2, comma 4, della presente legge regionale, come modificato dall'articolo 2 lettera c) della Lr 27/2023, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 2024, n. 165 nella parte in cui prevede che "[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 e con il procedimento di cui all'articolo 1".
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Regione Puglia
Legge regionale 7 novembre 2022, n. 28
(Bur 8 novembre 2022 n. 122)
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