Sentenza Tar Puglia 4 marzo 2024, n. 263 Ultimo aggiornamento: 08/03/2024
Appalti - Appalto per la fornitura di beni alla pubblica Amministrazione - Principio "non arrecare un danno significativo" (Do not significant harm, in acronimo inglese "Dnsh") di cui all'articolo 17, regolamento 2020/852/Ue - Dispositivo per la ripresa e resilienza ex regolamento 2021/241/Ue che ha disposto il finanziamento delle Misure dei Piani nazionali di ripresa e resilienza - Appalto finanziato dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - Rispetto del principio Dnsh ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 2021/241/Ue - Obbligatorietà - Sussistenza - Impresa partecipante alla gara che non include nell'offerta tecnica il documento che attesta il rispetto del principio Dnsh - Esclusione dalla gara - Legittimità - Sussistenza - Introduzione di una causa di esclusione dagli appalti in violazione del principio di tassatività di cui all'articolo 10, Dlgs 36/2003 - Insussistenza