Delibera Arera 19 maggio 2023, n. 216/2023/R/Com
Sospensione dal 1 maggio 2023 dei pagamenti delle fatture relative alle utenze elettriche, del gas, del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ricadenti nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio 2023
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 19 maggio 2023, n. 216/2023/R/Com
(Pubblicata sul sito Internet dell'Autorità il 19 maggio 2023)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1250abis riunione del 19 maggio 2023
Visti:
— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
— la direttiva 2009/73/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
— la direttiva Ue 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
— la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
— la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
— la legge 23 agosto 2004, n. 239;
— la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
— la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/2017);
— il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/2011);
— il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011);
— il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
— il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
— il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 di attuazione della direttiva UE 2019/944;
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214";
— la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante "Principi per l'erogazione dei servizi pubblici";
— la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena (di seguito: delibera CdM del 4 maggio 2023);
— il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 3 maggio 2023, recante "Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Ferrara e di altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi";
— l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena" (di seguito: Ordinanza n. 992 dell'8 maggio 2023);
— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, recante "Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Tivg)";
— la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, recante "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo integrato morosità gas (Timg). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica";
— la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/Eel, recante "Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (Tiv)";
— la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/Eel, recante "Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale" e il relativo allegato A (Timoe);
— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/Idr, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" e il relativo Allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/Com, recante "Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura" e il relativo allegato A (Tif);
— la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/Idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (Ticsi), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" e il relativo allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/Gas, recante "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (Rttg);
— la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/Idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" e il relativo allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo allegato A (Titr);
— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/Eel, recante "Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023" e i relativi allegato A (Tit 2020-2023), allegato B (Time) e allegato C (Tic);
— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, e il relativo allegato A (Rtdg 2020-2025);
— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio Mti-3" e il relativo allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/Com, recante "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico";
— la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/Eel, recante "Modifiche regolatorie in relazione all'esazione della componente tariffaria elettrica Asos" e il relativo allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/Idr, recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato";
— la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente";
— la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", e il relativo allegato A (Tqrif);
— la deliberazione 15 marzo 2022, 106/2022/R/Com, recante "Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l'annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento";
— la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 651/2022/R/Com, recante "Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per gli anni di competenza 2021 e 2022 e modifiche all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 554/2022/R/Com".
Considerato che:
— ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
• stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
• fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
— ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995, gli obiettivi generali di carattere sociale orientano l'azione amministrativa dell'Autorità in materia tariffaria;
— il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/2011 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
— l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".
Considerato che:
— in conseguenza di particolari gravi calamità in cui le Autorità competenti hanno dichiarato lo stato di emergenza, quali ad esempio gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale a partire dal 2009, l'Autorità, con propri provvedimenti, ha, tra l'altro, sospeso i termini di pagamento delle fatture in relazione alle forniture per i servizi elettrico e gas nonché per le utenze del servizio idrico integrato;
— nel mese di maggio 2023 parte del territorio dell'Emilia-Romagna e alcuni Comuni delle Marche sono stati interessati da eventi meteorologici di eccezionale intensità; in particolare, a partire dal 16 maggio e nei giorni successivi, il repentino peggioramento delle condizioni metereologiche ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando diverse vittime, nonché l'allagamento e l'isolamento di diverse località con conseguente necessità di evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
— in conseguenza dell'eccezionale situazione emergenziale causata dai sopra richiamati eventi, con la delibera CdM del 4 maggio 2023, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla medesima data della deliberazione e ha stabilito che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con proprie ordinanze, attui gli interventi necessari nella vigenza dello stato di emergenza;
— con ordinanza n. 992 dell'8 maggio 2023, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha, tra l'altro, nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
— inoltre, l'articolo 11, comma 1, della predetta Ordinanza ha stabilito che "in ragione del grave disagio socio economico derivante da[gli eccezionali eventi meteorologici di cui sopra], dett[i] event[i] costituisc[ono] causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del Codice civile".
Considerato, altresì, che:
— secondo le informazioni fornite per le vie brevi dal Ministero dell'economia e delle finanze sono in via di definizione provvedimenti normativi per l'introduzione di misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi meteorologici;
— l'esperienza finora maturata dall'Autorità, in occasione di altri eventi calamitosi in relazione ai quali è stato dichiarato dalle Autorità competenti lo stato di emergenza, dimostra come, relativamente all'erogazione dei servizi pubblici, l'ordinata definizione e gestione di disposizioni straordinarie a favore delle popolazioni colpite è favorita dalla tempestiva sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi medesimi;
— la sospensione dei termini di pagamento delle fatture, disposta dall'Autorità in occasione di precedenti eventi calamitosi, non può riguardare la sola contabilizzazione dei consumi, ma anche quella dei costi di attivazione, riattivazione, disattivazione, oltre che dei contributi di allacciamento nei rapporti tra venditori e clienti finali, tra gestori e utenti del SII nonché tra i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
— peraltro, oltre alla sospensione dei termini di pagamento, è comunque fatta salva la facoltà degli esercenti la vendita, dei gestori del SII nonché dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, di sospendere la stessa fatturazione ai clienti e agli utenti finali.
Considerato, infine, che:
— sono pervenute all'Autorità segnalazioni, da parte di alcuni gestori operanti nei territori colpiti dagli eventi meteorologici di cui ai precedenti alinea, di criticità connesse alla fornitura dell'energia elettrica, del gas, e all'erogazione dei servizi idrici e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Ritenuto opportuno:
— nelle more dell'emanazione di eventuali provvedimenti normativi recanti misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 e i giorni successivi, adottare un primo provvedimento d'urgenza a favore delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti, come puntualmente individuati nei successivi provvedimenti che verranno emanati delle autorità competenti;
— in relazione a quanto sopra, con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni colpiti di cui al precedente alinea, disporre:
a) la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dagli esercenti la vendita ovvero dai gestori del SII per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro;
b) che, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 1 maggio 2023;
— prevedere che gli operatori siano tenuti ad applicare quanto disposto dal precedente alinea dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti delle autorità competenti per l'identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi meteorologici del 1 maggio 2023;
— rimandare a successivo provvedimento, da adottarsi in seguito all'emanazione dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi:
a) l'indicazione della scadenza della sospensione dei termini di pagamento disposta con il presente provvedimento;
b) l'eventuale revisione e/o integrazione di quanto disposto con il presente provvedimento;
c) l'eventuale introduzione di specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti;
d) l'eventuale introduzione di agevolazioni (anche) di natura tariffaria;
e) l'eventuale previsione di deroghe dal rispetto degli obblighi di cui alla regolazione vigente a favore degli operatori colpiti dagli eventi in argomento;
— fare salve le iniziative volontarie ulteriori, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati
Delibera
1. di disporre, nelle more dell'emanazione di eventuali provvedimenti normativi recanti misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni colpiti, come individuati nei successivi provvedimenti che verranno emanati dalle autorità competenti:
a) la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro;
b) al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, che non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 1 maggio 2023;
2. di prevedere che gli operatori siano tenuti ad applicare quanto disposto dal precedente punto 1 dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti delle autorità competenti per l'identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi meteorologici del 1 maggio 2023 e successivi;
3. di rimandare a successivo provvedimento, da adottarsi in seguito all'emanazione dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi:
a) l'indicazione della scadenza della sospensione dei termini di pagamento disposta con il presente provvedimento;
b) l'eventuale revisione di quanto disposto con il presente provvedimento;
c) l'eventuale introduzione di specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti;
d) l'eventuale introduzione di agevolazioni (anche) di natura tariffaria;
e) l'eventuale previsione di deroghe dal rispetto degli obblighi di cui alla regolazione vigente a favore degli operatori colpiti dagli eventi in argomento;
4. di fare salve le iniziative volontarie ulteriori, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi verificatisi nel mese di maggio 2023 da parte dei soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Capo del Dipartimento della Protezione civile, al Commissario delegato, all'Associazione nazionale degli enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti (Anea) e all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci);
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
19 maggio 2023