Sentenza Consiglio di Stato 25 ottobre 2023, n. 9248
Energia - Impianti per la produzione di energia a fonti rinnovabili - Impianto a biogas da discarica - Richiesta della qualifica Iafr (impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili) al fine dell'ottenimento degli incentivi - Condizioni - Possesso dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, Dlgs 387/2003 - Necessità - Sussistenza - Coincidenza tra titolare dell'autorizzazione unica e richiedente l'incentivo - Necessità - Sussistenza - Precisa rispondenza del progetto autorizzato con le effettive caratteristiche dell'impianto - Obbligatorietà - Sussistenza
N.d.R.: la sentenza conferma la sentenza Tar Lazio 28 ottobre 2019, n. 12353.
Per ottenere la qualifica di "impianto a fonti rinnovabili" e il conseguente accesso agli incentivi un impianto a biogas da discarica va realizzato così come è stato previsto nel progetto autorizzato.
A ribadirlo il Consiglio di Stato nella sentenza 25 ottobre 2023, n. 9248 che ha confermato quanto già deciso dal Tar Lazio nella sentenza 28 ottobre 2019, n. 12353. I Giudici hanno dato ragione al Gestore dei servizi energetici – l'Autorità che eroga gli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili – che non aveva rilasciato la qualifica Iafr (impianto per la produzione di energia rinnovabile) necessaria per godere degli incentivi statali a un impianto di produzione di energia elettrica da biogas da discarica avente una potenza pari a 600 kW.
Le ragioni del diniego risiedevano nel fatto che nel progetto presentato e autorizzato ai sensi dell'articolo 12, Dlgs 387/2003 era prevista la realizzazione di due motori della potenza di 300 kWe ciascuno, mentre il progetto allegato alla richiesta di riconoscimento della qualifica Iafr per accedere alle tariffe incentivanti, prevedeva la costruzione di due cogeneratori, della potenza di 100 kWe e 500 kWe.
Di qui il diniego sulla base del fatto che sebbene la potenza complessiva dell'impianto corrispondeva a quella dell'autorizzazione unica (600 kWe) non vi era identità tra progetto autorizzato e progetto presentato al Gse per l'accesso all'incentivo.
Inoltre il richiedente l'incentivo non era lo stesso soggetto cui era stata rilasciata l'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 e non risultava effettuata la voltura del titolo (che peraltro avrebbe dovuto essere autorizzata dalla Regione). Anche questa circostanza ha deposto per il rigetto della richiesta di incentivi. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 25 ottobre 2023, n. 9248
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