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Sentenza Tar Puglia 4 marzo 2024, n. 263

Appalti - Appalto per la fornitura di beni alla pubblica Amministrazione - Principio "non arrecare un danno significativo" (Do not significant harm, in acronimo inglese "Dnsh") di cui all'articolo 17, regolamento 2020/852/Ue - Dispositivo per la ripresa e resilienza ex regolamento 2021/241/Ue che ha disposto il finanziamento delle Misure dei Piani nazionali di ripresa e resilienza - Appalto finanziato dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - Rispetto del principio Dnsh ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 2021/241/Ue - Obbligatorietà - Sussistenza - Impresa partecipante alla gara che non include nell'offerta tecnica il documento che attesta il rispetto del principio Dnsh - Esclusione dalla gara - Legittimità - Sussistenza - Introduzione di una causa di esclusione dagli appalti in violazione del principio di tassatività di cui all'articolo 10, Dlgs 36/2003 - Insussistenza

La partecipazione a un appalto finanziato dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza impone l'obbligo di allegare nell'offerta la prova di "non arrecare danno significativo" (Dnsh) all'ambiente.
Ad affermarlo il Tar Puglia nella sentenza 4 marzo 2024, n. 263 che ha ritenuto legittima l'esclusione di una impresa da un bando comunale finanziato con i fondi del Piano. L'impresa esclusa non aveva allegato nella offerta tecnica presentata la documentazione relativa al rispetto del principio "Do not significant harm" (Dnsh), codificato nell'articolo 17 del regolamento 2020/852/Ue, secondo il quale il progetto non deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
Il principio è ricordato anche nel regolamento 2021/241/Ue che istituendo il Dispositivo per la ripresa e resilienza (cd. "Recovery fund") ha finanziato le misure proposte dagli Stati Ue nei rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza. A norma del regolamento in parola possono essere finanziati con i fondi del Pnrr solo i progetti che rispettano il principio Dnsh.
Ricordano i Giudici che, nel caso di specie, il disciplinare di gara nel prevedere l'esclusione delle imprese che non rispettano il principio Dnsh non ha introdotto una "nuova" causa di esclusione dalla gara in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall'articolo 10 del Dlgs 36/2023 (Codice appalti). Ha semplicemente dato attuazione concreta alla disposizione di un regolamento dell'Unione europea (il 2021/241/Ue citato) da applicare obbligatoriamente in tutti i suoi elementi nel territorio nazionale. (FP)

Tar Puglia

Sentenza 4 marzo 2024, n. 263