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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 28 luglio 2025, n. 134

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Calabria – Interventi in materia di salvaguardia ambientale – Realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici – Divieto, anziché possibile indicazione che le aree suddette sono non idonee – Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Illegittimità costituzionale in parte qua. - Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Calabria – Interventi in materia di salvaguardia ambientale – Impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici – Necessità, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale, che i medesimi impianti riducano la potenza – Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché della libera iniziativa economica privata e del legittimo affidamento – Illegittimità costituzionale

Corte Costituzionale

Sentenza 28 luglio 2025, n. 134

(Guri 30 luglio 2025 n. 31)

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Calabria – Interventi in materia di salvaguardia ambientale – Realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici – Divieto, anziché possibile indicazione che le aree suddette sono non idonee – Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Illegittimità costituzionale in parte qua. - Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Calabria – Interventi in materia di salvaguardia ambientale – Impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici – Necessità, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale, che i medesimi impianti riducano la potenza – Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché della libera iniziativa economica privata e del legittimo affidamento – Illegittimità costituzionale