Sentenza Corte Costituzionale 18 gennaio 2008, n. 1
Energia – Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 485 – Grandi concessioni di derivazioni idroelettriche – Modifiche all’articolo 12, Dlgs 79/1999 – Proroga di dieci anni con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, delle procedure ad evidenza pubblica – Irragionevolezza – Costituisce norma di dettaglio nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’articolo 117, comma 3, Cost. – Illegittimità – Sussiste
È costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale disposizione, la quale prevede che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali, da un lato, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione, sicché, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur afferma di voler perseguire; dall'altro, pone una norma di dettaglio nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Corte Costituzionale
Sentenza 18 gennaio 2008, n. 1
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