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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 23 maggio 2008, n. 168

Legge finanziaria 2007 – Articolo 1, commi 362, 363 e 364 – Istituzione Fondo interventi efficienza energetica e riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali – Alimentazione del fondo attraverso quote prefissate del gettito fiscale derivante dall’Iva sui carburanti – Determinazione delle condizioni e modalità di utilizzo del fondo con atto ministeriale – Anni successivi al 2009 – Non necessarietà dell’intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo – Illegittimità

È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso. Infatti, per quanto riguarda l'anno 2007, il fondo incide esclusivamente su una materia di competenza legislativa regionale, essendo destinato a finanziare interventi, di carattere sociale, relativi alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili (commi 363 e 364), ed interviene, così, nella materia, di potestà legislativa residuale delle Regioni, dei "servizi sociali", inerendo ad attività riguardanti la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale consegue che, a ciascuna Regione, dovrà essere assegnata genericamente, per il perseguimento di finalità sociali, la quota parte del fondo loro spettante, senza il suindicato vincolo di destinazione specifica.

 

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: a) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole "da adottare", le parole "d'intesa con la Conferenza unificata"; b) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: "per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009". Il fondo unitario disciplinato dalle norme censurate di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili ha un forte impatto sulle competenze legislative regionali nelle materie dei servizi sociali e della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", tale da imporre al legislatore statale di stabilire la destinazione ed effettuare il riparto delle risorse tra i diversi interventi adottando l'intesa "forte" quale adeguato strumento di coinvolgimento delle Regioni. In particolare, dovrà essere oggetto di intesa anche la determinazione della quota del fondo da utilizzare per finalità di efficienza energetica, senza che possa valere il limite di 11 milioni di euro annui unilateralmente posto dal legislatore statale con la norma censurata.

Corte Costituzionale

Sentenza 23 maggio 2008, n. 168