Sentenza Corte Costituzionale 13 gennaio 2004, n. 8
Friuli-Venezia Giulia – Lr 19 novembre 2002, n. 30, articolo 9 – Disposizioni in materia di energia elettrica – Ricorso governativo – Prospettata violazione di normativa comunitaria attraverso la violazione della disciplina statale di attuazione – Riferimento, nel ricorso, al solo articolo 117, comma 1, Cost. e non anche allo Statuto speciale regionale – Inammissibilità della questione.
Friuli-Venezia Giulia – Energia elettrica – Lr 19 novembre 2002, n. 30, articolo 9 – Competenza legislativa regionale in materia di energia elettrica, in base allo Statuto speciale – Esclusione – Desumibilità della stessa potestà dal Titolo V della Costituzione.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione per violazione della normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 96/92/Ce, nonché al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (articolo 3, commi 1 e 2). Il ricorrente ha, invero, fatto esclusivo riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, senza minimamente argomentare per quale ragione non dovesse essere considerato – trattandosi di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia – il relativo statuto speciale, le cui disposizioni sono pienamente in vigore. Né, peraltro, risulta argomentata la stessa presunta violazione degli obblighi comunitari, non avendo il ricorrente specificamente individuato i profili di contrasto. – In tema di inammissibilità per mancanza di necessarie valutazioni, citata la sentenza n. 213/2003.
Non possono sussistere dubbi sulla necessità di riconoscere la potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia“ di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. Ancorché, infatti, dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale) non sia desumibile l'esistenza di alcuna competenza legislativa della Regione in materia di energia elettrica, va rilevato che essa deve trarsi in base all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La norma di cui all'articolo 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 – impugnata in riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 in quanto invaderebbe il campo delle attribuzioni da questo riservate allo Stato (quali quelle concernenti le reti di trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore ai 150 Kv e le determinazioni relative all'importazione ed all'esportazione dell'energia) –, interpretata nel quadro sistematico delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 110 del 2002, non ha come effetto (non c'è nulla che autorizzi a ritenere che abbia come effetto) quello di estendere quanto da esso disposto anche agli elettrodotti che l'articolo 2 del detto decreto legislativo n. 110 del 2002 affida alla competenza dello Stato. Deve, infatti, ritenersi che il comma 2 dell'articolo 9 impugnato, nel prevedere la possibilità di accordi al fine di migliorare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, si riferisca esclusivamente a quelli di competenza regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 110 del 2002; e che, allo stesso modo, i commi 3 e 4 dell'articolo 9 impugnato non possano che riferirsi alle opere di competenza della Regione. Nel caso gli accordi o le opere riguardino, poi, elettrodotti transfrontalieri, gli organi regionali dovranno ovviamente uniformarsi alle determinazioni adottate dalle autorità statali, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del decreto legislativo n. 110 del 2002. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Corte Costituzionale
Sentenza 13 gennaio 2004, n. 8
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