Sentenza Corte Costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383
Articolo 1-ter, comma 2, Dl 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 – Mancata previsione del fatto che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare “gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale” sia esercitato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 Dlgs 28 agosto 1997, n. 281 – Illegittimità costituzionale – Violazione dell’articolo 117, comma 3, Cost. – Sussiste
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 1-ter, comma 2, del Dl 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che l'emanazione da parte del Ministro per le attività produttive degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281. Premesso che, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale; tuttavia, la rilevanza del potere di emanazione di tali indirizzi sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata, mentre l'attività di approvazione dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, pure prevista dalla disposizione censurata, deve essere ritenuta necessariamente finalizzata a verificare la conformità dei suddetti piani agli indirizzi in materia, e quindi – risolvendosi sostanzialmente nell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione congiunta tra Stato ed autonomie di quegli indirizzi – ne risulta giustificata l'attribuzione al solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore.
Corte Costituzionale
Sentenza 14 ottobre 2005, n. 383
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