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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 28 giugno 2006, n. 248

Energia – Regione Toscana – Articoli 3, 11, 13, 26, 27, commi 1 e 2, 28, commi 1, 3, 4 e 5, 29, 30, commi 1, 3 e 4, 32, 33, 38 e 42, Lr 24 febbraio 2005 (Disposizioni in materia di energia) – Competenze della Regione e degli Enti locali – Contrasto con la normativa statale – Illegittimità – Sussiste

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, limitatamente ai servizi di distribuzione di energia. La disposizione impugnata, che consente alle amministrazioni competenti di sovrapporre alle concessioni di distribuzione contratti di servizio con i concessionari del servizio di approvvigionamento e distribuzione di energia, ovvero di procedere direttamente all'erogazione del servizio, è, infatti, formulata in termini così ampi da consentire alle amministrazioni locali di disciplinare in modo esclusivo il servizio di distribuzione energetica mediante il contratto di servizio - che viene così non ad accedere alla concessione ma a sostituirla - laddove, viceversa, vige nell'ordinamento il principio fondamentale (articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 239 del 2004) secondo cui l'attività distributiva è attribuita in concessione.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 29 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. La norma, consentendo di incidere sul regime delle concessioni di distribuzione di energia in vigore, viola il principio fondamentale espresso dalle norme interposte di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , e comma 8, lettera a) , numero 1, della legge 239 del 2004, secondo cui la concessione di distribuzione dell'energia elettrica ha carattere nazionale: deve infatti ritenersi precluso alla normativa regionale di incidere sul regime delle concessioni statali di distribuzione già rilasciate, contraddicendo il principio fondamentale accolto dalla legislazione dello Stato circa la salvezza dei titoli concessori in essere (articolo 1, comma 33, della legge 239 del 2004).

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 32 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, secondo il quale i contratti e i disciplinari di cui agli artt. 28 e 29 sono stipulati anche a favore dei consumatori. La norma, infatti, poggia esclusivamente su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. La norma, consentendo di attribuire la qualifica di "cliente idoneo" ad ogni cliente finale, a partire dal 1 gennaio 2006, viola il disposto dell'articolo 117, comma terzo, Cost., poiché si pone in contrasto con l'articolo 14, comma 5-quinquies , del Dlgs 79 del 1999, che fissa, ai fini della attribuzione della predetta qualifica, la data del 1° luglio 2007 e costituisce principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Corte Costituzionale

Sentenza 28 giugno 2006, n. 248