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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 28 marzo 2008, n. 1290

Aeeg – Deliberazione n. 249/2006 – Aggiornamento per l’anno 2007 del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile (Cec) di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92 (Cip 6) – Potere in capo all’Autorità di incidere sulle condizioni di vendita del gas ai fini della determinazione della componente Cec del prezzo di cessione dell’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili – Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale in acconto per l’anno 1992, mediante applicazione degli aggiornamenti intervenuti per effetto del Titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento Cip n. 6/92 dal 1992 fino al 2004 – Legittimità – Sussiste

L’articolo 3, comma 7, della legge 481/1995 prevede un generale potere dell’Autorità, con riferimento alle competenze ad essa trasferite, di modificare o abrogare i provvedimenti del Cip o del Ministro dell’industria e contiene poi una norma, di carattere eccezionale rispetto alla prima parte, con cui viene salvaguardato il provvedimento Cip n. 6 del 29 aprile 1992, come integrato e modificato dal Dm 4 agosto 1994, con la previsione che tale provvedimento si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte. Da ciò deriva che l’Autorità non può esercitare il generale potere di cui alla prima parte del comma 7 di abrogazione o modifica dei provvedimenti del Cip, ma che la norma di deroga, in quanto eccezionale, non può essere applicata in modo estensivo.

Lo stesso provvedimento Cip 6, nello stabilire i criteri per la determinazione della tariffa per la cessione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate, ha previsto l’aggiornamento delle singole componenti del prezzo di cessione. Con riferimento al costo evitato del combustibile (Cec), il provvedimento Cip 6 prevede che tale componente sia determinata moltiplicando il consumo specifico per il prezzo del gas e che il suddetto prezzo del gas sia aggiornato con cadenza annuale. L’aggiornamento del prezzo del gas non costituisce, quindi, un elemento introdotto dall’Autorità con la deliberazione 249/2006, ma era già presente nel provvedimento Cip 6. Se il prezzo del gas fosse in tali anni aumentato, nessun dubbio vi può essere sul fatto che le imprese avrebbero richiesto l’aggiornamento della componente Cec, derivante da tale aumento. Nel provvedimento Cip 6 non sono rinvenibili criteri di aggiornamento sufficientemente determinati da poter essere applicati al dicembre del 2006 dopo che per anni il prezzo del gas è stato determinato in base al suddetto accordo; il rinvio all’accordo non ha costituito una mera integrazione di carattere sussidiario, la cui applicazione era solo eventuale, ma ha rappresentato per anni il parametro attraverso cui calcolare il prezzo del gas. A fine 2006 l’unica operazione possibile era quella effettuata dall’Autorità: una ricostruzione del prezzo del gas partendo dal valore del prezzo medio del combustibile convenzionale in acconto per l’anno 1992, ed applicando gli aggiornamenti intervenuti per effetto del Titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento Cip 6/92 dal 1992 fino al 2004 ed applicando altresì le ulteriori modifiche nel frattempo intervenute per effetto del processo di liberalizzazione del settore e degli interventi della stessa Autorità. La sopravvenuta assenza del parametro cui faceva riferimento il provvedimento Cip 6, come integrato nel 1994, ha reso necessario un complesso meccanismo di aggiornamento del prezzo, che inevitabilmente ha comportato l’applicazione di riduzioni derivanti dalla liberalizzazione del mercato e dalle precedenti delibere dell’Autorità; la scomposizione del valore in tre componenti non è stata un artifizio, ma è risultata strumentale al meccanismo individuato dall’Autorità, rispetto al quale non sono stati forniti dalle controparti elementi idonei a dimostrare la correttezza, sotto il profilo tecnico, di diverso strumento di aggiornamento. Peraltro, l’essere partiti a ritroso per determinare il prezzo del gas non significa certo aver determinato un effetto retroattivo, in quanto l’Autorità è intervenuta a fine 2006 per determinare un prezzo del gas da utilizzare per la componente Cec a partire dal 1° gennaio 2007; in alcun modo, quindi, le parti private possono lamentare una lesione del loro affidamento, tenuto conto che l’affidamento sul parametro dell’accordo Snam/Confindustria non poteva certo durare oltre la scadenza di detto accordo.

L’Autorità non ha modificato la componente Cec di cui si discute, né tanto meno ha intaccato la componente (e la funzione) incentivante del provvedimento Cip 6 e i criteri da questo provvedimento fissati; non ha modificato il criteri di computo di tale componente, ma si è limitata ad aggiornare un elemento per determinare il Cec (il prezzo del gas), nel momento in cui era venuto a mancare, a causa della scadenza dell’accordo, il parametro di riferimento. L’Autorità ha il potere di aggiornare il prezzo del gas ai fini della determinazione della componente Cec del prezzo di cessione dell’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Tale potere è stato legittimamente esercitato con la deliberazione n. 249 del 15 novembre 2006.

Consiglio di Stato

Sentenza 28 marzo 2008, n. 1290