Sentenza Corte Costituzionale 24 luglio 2009, n. 250
Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Articolo 287 del Dlgs 152/2006 - Illegittimità costituzionale parziale
L’articolo 267, comma 4, lettera a), Dlgs 152/2006 non prevede l’adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale e ne ledono l’autonomia finanziaria. La disposizione in oggetto si limita infatti ad impegnare lo Stato alla promozione dell’energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio determinate "misure", la cui natura e il cui contenuto - allorché vengano adottate - non potranno che conformarsi all’attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni. Tra queste, non vi è dubbio che spicchi la competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, mentre va esclusa la configurabilità di una competenza residuale concernente l’assetto asseritamente locale del sistema energetico (sentenza n. 383 del 2005); parimenti non si può escludere che le misure “promosse” dallo Stato possano lambire l’ambito riservato al governo del territorio, piuttosto che l’autonomia finanziaria della Regione, pur in un contesto finalistico che parimenti attiva le competenze nazionali in tema di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza (sentenza n. 88 del 2009): sarà, perciò, necessario che l’intervento dello Stato sia rispettoso di siffatti limiti, anche con riguardo all’introduzione di forme di coinvolgimento della Regione.
Corte Costituzionale
Sentenza 24 luglio 2009, n. 250
(Gu 29 luglio 2009 n. 30)
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