Sentenza Consiglio di Stato 22 febbraio 2010, n. 1013
Impianti eolici - Conflitto tra l'interesse ambientale e l'interesse paesaggistico - Valutazione di merito - Competenza - Amministrazione regionale
La valutazione di merito del conflitto tra interesse ambientale e interesse paesaggistico ai fini del rilascio del nulla osta paesaggistico compete alla Regione e non allo Stato cui spetta solo un controllo di legittimità dell'atto.
Così il Consiglio di Stato conferma sostanzialmente Tar Abruzzo 79/2008. L'annullamento del nulla osta regionale da parte del Ministero non è avvenuto perchè lo Stato non ha fatto una valutazione di merito del provvedimento, come lamentava l'istante, valutazione che non gli compete. Ma proprio perchè, ai fini del controllo di legittimità, di spettanza statale, il provvedimento regionale era carente di motivazione.
Consiglio di Stato
Sentenza 22 febbraio 2010, n. 1013
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