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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 26 marzo 2010, n. 119

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione - Lr Puglia 31/2008 - Illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, commi 1 e 2, 3, 4, 7, comma 1

La Corte Costituzionale ha bocciato le generose norme pugliesi sull'autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili previste dalla Lr 31 del 2008.
Con la sentenza 26 marzo 2010, n. 119 la Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 della Lr 21 ottobre 2008, n. 31.
La norma consentiva la presentazione della semplice Dia al posto dell'autorizzazione unica per una serie di impianti a fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, idraulico, a biomassa) fino alla soglia di 1 MWe, soglia superiore a quella prevista dalla normativa statale (Dlgs 387/2003).
I giudici ricordano che il Dlgs 387/2003 stabilisce che diverse e più favorevoli soglie di potenza degli impianti, e caratteristiche dei siti di installazione per cui sia sufficiente la Dia, le può indicare solo un decreto ministeriale. Se lo fa una Regione, essa viola la competenza statale in materia di energia ex articolo 117, comma 3, Costituzione.
La sentenza avrà riflessi importanti per il settore delle energie rinnovabili in Puglia.

Corte Costituzionale

Sentenza 26 marzo 2010, n. 119

(Gu 31 marzo 2010 n. 13)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Energia - Norme della Regione Puglia - Accordi tra la Giunta regionale e operatori industriali - Rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", nonchè lesione del principio di eguaglianza e del principio di iniziativa economica - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 41 e 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5. Energia - Norme della Regione Puglia - Divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in aree agricole di particolare pregio, nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree protette nazionali e regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale - Misura adottata in assenza delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" nonchè del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale - Estensione degli effetti della pronuncia al comma 3 dello stesso art. 2 della legge denunciata (in quanto rimasto privo di oggetto). - Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 2, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 1 e 10. Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio di attività (Dia) per alcune tipologie di impianti specificatamente elencati - Contrasto con la normativa nazionale che prevede, solo con decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, l'individuazione di maggiori soglie di capacità di generazione e le caratteristiche dei siti di installazione per quali si procede con la disciplina della Dia - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 3, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo comma; Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 5. Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica regionale - Subordinazione a condizioni ulteriori richieste al proponente non previste dalla normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Doglianza priva dei requisiti di chiarezza e completezza - Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 4. - Costituzione, art. 117, terzo comma; Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3. Energia - Norme della Regione Puglia - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova normativa a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 7, comma 1. - Costituzione art. 117, terzo comma; Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 4.