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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 17 novembre 2010, n. 331

Energia - Impianti nucleari - Allocazione nel territorio - Stoccaggio e deposito rifiuti radioattivi - Disciplina - Competenza del legislatore statale

La Corte Costituzionale nella sentenza 17 novembre 2010, n. 331 ha bocciato le leggi regionali di Basilicata, Puglia e Campania che vietavano la costruzione di centrali nucleari sul suolo regionale nonché lo stoccaggio e il deposito dei rifiuti radioattivi.
La disciplina di localizzazione degli impianti nucleari e di stoccaggio, nonché dei depositi di rifiuti radioattivi, compete a Stato e Regioni nell'ambito delle relative competenze (esclusiva o concorrente), sulla base di intese e collaborazioni i cui principi però spetta allo Stato, non alla Regione, normare, ex articolo 117, comma 2, lettera s) e comma 3, Cost.
Le Regioni potranno sempre impugnare le scelte così fatte dal legislatore statale (ad esempio nel Dlgs 31/2010) ma non possono emanare una legge per rendere inapplicabile sul loro territorio una norma statale che ritengono illegittima, considerando anche i doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale che vietano alle Regioni di sottrarsi unilateralmente a un sacrificio loro imposto di fronte a decisioni di politica energetica ultraregionali come quella dello sviluppo del nucleare.

Corte Costituzionale

Sentenza 17 novembre 2010, n. 331

(Gu 24 novembre 2010 n. 47)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ricorso del Governo - Impugnazione di numerose disposizioni della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 e della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 - Trattazione delle sole questioni riguardanti gli articoli 8 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010 e 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 - Decisione sulle altre questioni di costituzionalità riservata a separate pronunce. - Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, articolo 8; legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, articolo 1, comma 2. - Costituzione, articoli 41, 117, commi secondo, lettere d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120; Dl 25 giugno 2008, n. 112, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 25. Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Ricorso del Governo - Impugnazione di disposizione regionale non indicata nella delibera del Consiglio dei ministri - Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30, articolo 1, commi 1 e 3. - Costituzione, articoli 41, 117, commi secondo, lettere d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120; Dl 25 giugno 2008, n. 112, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 25. Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Ricorso del Governo - Costituzione in giudizio della Regione Campania deliberata dal coordinatore dell'Avvocatura regionale, anzichè dalla Giunta regionale - Inammissibilità. - Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, articolo 1, comma 2. - Costituzione, articoli 41, 117, commi secondo, lettere d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120; Dl 25 giugno 2008, n. 112, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 25; legge 11 marzo 1953, n. 87, articolo 32, secondo comma. Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Ricorso del Governo - Deduzioni di intervenienti privati riferite a disposizioni normative non costituenti oggetto del giudizio di costituzionalità - Valutazione, anche preliminare di ammissibilità, riservata a separate pronunce da rendere sulle disposizioni e sulle censure cui si riferiscono gli interventi. - Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, articolo 1, comma 2. - Costituzione, articoli 41, 117, commi secondo, lettere d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120; Dl 25 giugno 2008, n. 112, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 25. Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Ricorso del Governo - Eccezioni di inammissibilità della questione per omessa indicazione dei principi fondamentali della materia dell'energia asseritamente violati e per il carattere prematuro del ricorso - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30, articolo 1, comma 2. - Costituzione, articoli 41, 117, commi secondo, lettere d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120; Dl 25 giugno 2008, n. 112, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 25. Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Preclusione, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, all'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura. - Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30, articolo 1, comma 2. - Costituzione, articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo (articoli 41, 117, secondo comma, lettere d), e) ed h), 118 e 120); Dl 25 giugno 2008, n. 112, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 25. Energia - Norme della Regione Basilicata - Energia nucleare - Divieto di installare nel territorio lucano, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione, impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, nonchè depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura. - Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, articolo 8. - Costituzione, articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo (articoli 41, 117, secondo comma, lettere d), e) ed h), 118 e 120); Dl 25 giugno 2008, n. 112, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 25. Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Preclusione, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, all'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonchè di depositi di materiali radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura. - Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, articolo 1, comma 2. - Costituzione, articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo (articoli 41, 117, secondo comma, lettere d), e) ed h), 118 e 120); Dl 25 giugno 2008, n. 112, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 25.