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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 12 maggio 2011, n. 165

Energia - Interventi urgenti in materia di produzione, distribuzione e trasmissione - Competenza concorrente - Sussidiarietà statale - Insufficiente coinvolgimento della Regione - Sussiste - Illegittimità costituzionale

Dopo la bocciatura della norma sui commissari straordinari "sblocca-reti" del Dl 78/2009, la Corte Costituzionale cassa anche alcune norme del Dl 105/2010 che il Governo aveva emanato per recepire i rilievi fatti dagli stessi Giudici.
Con la sentenza 12 maggio 2011, n. 165 la Corte Costituzionale è tornata a bocciare alcuni passaggi del decreto-legge 105/2010 (nella versione modificata dalla legge di conversione 129/2010) che era stato varato dal Governo per accogliere i rilievi della sentenza 215/2010 sul Dl 78/2009. A cadere sotto la scure della Consulta le norme che consentono ai Commissari del Governo di "bypassare" ritardi o mancate intese con gli Enti locali nell'ambito di interventi urgenti in materia di distribuzione, trasmissione e produzione dell'energia di rilievo nazionale senza un adeguato coinvolgimento dell'Ente locale.
La Consulta non ha bocciato l'istituzione del Commissario straordinario, ma ha precisato che gli atti del Commissario vanno emanati coinvolgendo l'Ente locale. Occorre una specifica procedura per superare il dissenso dell'Ente locale e solo dopo l'esito infruttuoso di tale procedura si può superare l'intesa esercitando il potere sostitutivo.

Corte Costituzionale

Sentenza12 maggio 2011, n. 165

(Gu 18 maggio 2011 n. 21)

Energia - Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/2010 - Interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, da effettuarsi con mezzi e poteri straordinari - Previsione che gli interventi siano individuati ad opera del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate - Previsione che il mancato raggiungimento dell'intesa possa essere superato con una determinazione governativa - Previsione che il Governo, con atto unilaterale, nomini il Commissario straordinario incaricato dell'esecuzione e ne determini i compiti - Previsione che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa il Commissario eserciti i suoi poteri senza coinvolgimento della Regione, con poteri di sostituzione e deroga - Lamentata impossibilità per la Regione di contribuire all'individuazione degli interventi e di incidere sulle concrete modalità di cooperazione con l'autorità centrale - Previsione che gli interventi siano realizzati "in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa" tra commissari straordinari del Governo e regioni e province autonome interessate - Previsto coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento - Lamentata interferenza in sfere di competenza esclusiva e concorrente della Provincia, illegittima previsione di cogestione, illegittimo carattere debole dell'intesa, sistema a finanziamento incerto e sostanzialmente condizionato dalle risorse private - Attribuzione a ciascun commissario straordinario, sentiti gli Enti locali interessati, del potere di emanare gli atti e i provvedimenti, nonché di curare tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie - Lamentata carenza dei requisiti richiesti per la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative presso organi dello Stato in materie di legislazione concorrente o, in subordine, previsione di un potere sostitutivo dello Stato nei confronti di Regioni ed Enti locali non conforme a Costituzione, mancato coinvolgimento della Regione nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali, introduzione di una forma di delegificazione anomala con previsione di un potere regolamentare che esorbita dai limiti costituzionalmente consentiti, mancata previsione della necessarietà di intesa forte con la Regione; Nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di uno o più commissari straordinari del Governo, per la realizzazione dei predetti interventi - Determinazione, col medesimo atto di nomina, dei compiti del commissario straordinario nonché dei poteri ministeriali di controllo e di vigilanza - Lamentata mancata previsione di intesa forte con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni oppure con le Regioni direttamente interessate, introduzione di una forma di potere regolamentare anomala; Previsione che gli interventi siano individuati ad opera del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Regioni interessate ma che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione interessata, il Governo possa individuare gli interventi, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità, definire i criteri, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della Regione interessata - Lamentata avocazione allo Stato di competenze in materia concorrente in assenza dei requisiti e condizioni elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per la chiamata in sussidiarietà; Previsione che il Commissario del Governo possa avvalersi di poteri straordinari di sostituzione - Lamentata introduzione di un potere sostitutivo non rispondente ai parametri individuati dalla giurisprudenza costituzionale; Previsione che il Commissario del Governo possa avvalersi del potere straordinario di adottare ordinanze contingibili e urgenti - Lamentata introduzione di un potere di deroga illimitato lesivo delle prerogative regionali e in assenza di forme collaborative