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Sentenza Consiglio di Stato 25 luglio 2011, n. 4454

Processo amministrativo - Termini assegnati alle parti - Scadenza - Giorno di sabato - Proroga automatica al primo giorno non festivo - Sussiste

In merito ai termini assegnati dal giudice alle parti, il Codice del processo amministrativo (Dlgs 104/2010) equipara il sabato al festivo solo per i termini che si calcolano in avanti, non per quelli che si calcolano a ritroso.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 25 luglio 2011, n. 4454. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Codice i termini assegnati dal giudice cadenti di sabato, se calcolati in avanti sono prorogati al primo giorno non festivo. Se computati a ritroso, invece, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo (che comprende anche il sabato).
Nell'ambito della vicenda oggetto della sentenza – autorizzazione unica di impianto a fonti rinnovabili – i giudici hanno ricordato un altro principio: partecipano alla conferenza dei servizi per l'emanazione dell'autorizzazione solo i soggetti direttamente interessati dal provvedimento finale, con esclusione, quindi, sia dei proprietari dei terreni interessati da servitù di elettrodotto, sia di quelli dei terreni confinanti con l'area dove sarà realizzato l'impianto.

Consiglio di Stato

Sentenza 25 luglio 2011, n. 4454