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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 12 aprile 2012, n. 85

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Moratoria regionale alla realizzazione -Violazione dei principi internazionali e comunitari sullo sviluppo delle fonti rinnovabili - Legge regionale - Illegittimità costituzionale

È costituzionalmente illegittima la norma regionale del Veneto (articolo 1, comma 1, Lr 7/2011) che vietava fino al 31 dicembre 2011 la realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola (sopra i 200 kW), a biomassa (sopra i 500 kW) e a biogas sopra 1 MW.
La Corte Costituzionale con sentenza 12 aprile 2012, n. 85 ha confermato il consolidato orientamento per cui il diritto comunitario (Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, direttive 2001/77/Ce e 2009/28/Ce) nel suo favor per le rinnovabili, vieta nel modo più assoluto di limitare la realizzazione degli impianti dichiarando moratorie generalizzate alla realizzazione, anche se limitate nel tempo come quella della legge veneta impugnata.
Ai sensi delle norme nazionali (Dlgs 387/2003 e Dm 10 settembre 2010) le Regioni possono soltanto  individuare le aree non idonee alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili ma solo a determinate condizioni, tassativamente elencate (no a divieti generalizzati e genericamente individuati su grosse porzioni di territorio e individuazione in base a oggettivi criteri di tutela dell’ambiente).

Corte Costituzionale

Sentenza 12 aprile 2012, n. 85

(Guue 21 aprile 2012 n. 16)

Energia - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi - Divieto transitorio al Consiglio regionale di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di potenza superiore ad un certo limite - Lamentato ostacolo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in contrasto con la normativa nazionale e gli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato; Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Veneto - Modifiche al sistema regionale di protezione civile - Attribuzione al Presidente della Provincia del ruolo di Autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, e al Presidente della Giunta regionale del ruolo di Autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai Presidenti delle Province - Attribuzione ai Sindaci della competenza a fornire elementi di conoscenza dell'evento calamitoso alle sale operative delle province - Lamentato contrasto con il principio della legge quadro sulla protezione civile che attribuisce al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, a tutela delle specifiche esigenze di unitarietà sussistenti nel settore della protezione civile.