Sentenza Corte Costituzionale 12 aprile 2012, n. 85
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Moratoria regionale alla realizzazione -Violazione dei principi internazionali e comunitari sullo sviluppo delle fonti rinnovabili - Legge regionale - Illegittimità costituzionale
È costituzionalmente illegittima la norma regionale del Veneto (articolo 1, comma 1, Lr 7/2011) che vietava fino al 31 dicembre 2011 la realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola (sopra i 200 kW), a biomassa (sopra i 500 kW) e a biogas sopra 1 MW.
La Corte Costituzionale con sentenza 12 aprile 2012, n. 85 ha confermato il consolidato orientamento per cui il diritto comunitario (Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, direttive 2001/77/Ce e 2009/28/Ce) nel suo favor per le rinnovabili, vieta nel modo più assoluto di limitare la realizzazione degli impianti dichiarando moratorie generalizzate alla realizzazione, anche se limitate nel tempo come quella della legge veneta impugnata.
Ai sensi delle norme nazionali (Dlgs 387/2003 e Dm 10 settembre 2010) le Regioni possono soltanto individuare le aree non idonee alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili ma solo a determinate condizioni, tassativamente elencate (no a divieti generalizzati e genericamente individuati su grosse porzioni di territorio e individuazione in base a oggettivi criteri di tutela dell’ambiente).
Corte Costituzionale
Sentenza 12 aprile 2012, n. 85
(Guue 21 aprile 2012 n. 16)
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