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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 27 aprile 2012, n. 2473

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione - Permesso di costruire -Equivalenza con autorizzazione unica - Esclusione

L'istanza al Comune volta a chiedere il permesso di costruire per realizzare un impianto a fonti rinnovabili non si può "trasformare" in domanda di autorizzazione unica, essendo quest'ultima di competenza della Regione o della Provincia.
Il Consiglio di Stato (sentenza 27 aprile 2012, n. 2473) ha rigettato le doglianze del ricorrente che lamentava come il Comune friulano cui aveva chiesto il permesso di costruire (rigettato per motivi urbanistici) per realizzare un impianto a biomassa, avrebbe dovuto invece convocare una conferenza dei servizi ex Dlgs 387/2003 in base al fatto che in realtà l'istanza era in sostanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto.
Anche se l'istante avesse avuto questa intenzione, il Comune avrebbe comunque dichiarato la sua incompetenza, visto che ai sensi del Dlgs 387/2003 la competenza in materia di autorizzazione unica è sempre della Regione o della Provincia delegata, mai del Comune. La legge del Friuli 24/2006 che prevede competenza comunale per impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 10 MWt a fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili, non può essere estesa alle rinnovabili pena una sua illegittimità costituzionale.

Consiglio di Stato

Sentenza 27 aprile 2012, n. 2473