Sentenza Consiglio di Stato 15 maggio 2012, n. 2787
Impianto fotovoltaico - Costruzione - Individuazione del momento della conclusione dei lavori - Realizzazione di tutti gli apparati o dispositivi essenziali al suo funzionamento anche qualora funzionali solo alla entrata in esercizio
La "fine lavori" di un impianto fotovoltaico si ha solo quando tutti gli apparati e i dispositivi essenziali al suo funzionamento sono stati apposti anche se alcuni sono essenziali solo ai fini della sua entrata in esercizio.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato (sentenza 15 maggio 2012, n. 2787) sbarrando la strada a un soggetto che chiedeva i danni al Gse (Gestore servizi energetici) che lo aveva escluso dai lucrosi incentivi del "secondo Conto Energia" (Dm 19-2-2007) estesi a coloro che avevano "chiuso i lavori" degli impianti entro il 31 dicembre 2010 (per effetto della proroga ex Dl 3/2010, convertito in legge 41/2010 e successive modifiche).
Per il ricorrente i lavori si erano chiusi nei tempi, all'impianto mancava solo un dispositivo di interfaccia esterno che era necessario solo all'esercizio (quindi, al funzionamento) dello stesso. Per i Giudici però, accogliere una linea del genere significa dare spazio all'elusione della norma del Dl 3/2010 che ha inteso mettere un limite tra chi beneficiava dei vecchi incentivi più alti e chi doveva accontentarsi di quelli più bassi del terzo Conto Energia (Dm 6 agosto 2010).
Consiglio di Stato
Sentenza 15 maggio 2012, n. 2787
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: