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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 maggio 2013, n. 20403

Energia - Impianti fotovoltaici - Costruzione in assenza del titolo autorizzatorio (Dlgs 387/2003, articolo 44 Dpr 380/2001) - Sequestro - Esigenze cautelari anche dopo la realizzazione dell'impianto - Sussistono

Nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni fatti senza autorizzazione unica (Dlgs 387/2003) la compromissione di paesaggio e ambiente è "continuata" non esaurendosi dopo la realizzazione del manufatto.
Così ha deciso la Corte di Cassazione penale 13 maggio 2013, n. 20403, riformando la decisione di merito che aveva annullato il sequestro di alcuni impianti fotovoltaici che erano stati frazionati per eludere le soglie dell'autorizzazione unica alla costruzione e rientrare nella più "semplice" Dia (denuncia di inizio attività) ratione temporis vigente (ora c'è la Pas, procedura abilitativa semplificata ex Dlgs 28/2011).
Per il Tribunale, che peraltro seguiva un certo orientamento della stessa Cassazione, una volta che l'impianto era realizzato, pur esistendo il reato di costruzione abusiva (articolo 44, Dpr 380/2001) - dato che per gli impianti ci voleva l'autorizzazione unica e non la Dia - cadevano le esigenze cautelari a base del sequestro: nessun ulteriore danno all'ambiente può essere fatto. Non la pensa così la terza Sezione della Cassazione: per l'articolo 12, Dlgs 387/2003 l'autorizzazione unica è "titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto". Quindi l'assenza dell'autorizzazione è rilevante anche in corso di esercizio escludendo il venir meno delle esigenze cautelari alla base del sequestro.

Corte di Cassazione

Sentenza 13 maggio 2013, n. 20403