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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 13 giugno 2013, causa C-345/12

Energia - Rendimento energetico in edilizia (Direttiva 2002/91/Ce) - Recepimento italiano (Dlgs 192/2005) - Mancata previsione obbligo di consegna attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di immobile - Recepimento scorretto - Sussiste

Dopo il deferimento, alla fine è arrivata la condanna dell'Unione europea per lo scorretto recepimento della direttiva 2002/91/Ce (con Dlgs 192/2005) sul rendimento energetico in edilizia. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue, sentenza 13 giugno 2013, causa C-345/12.
Sono tre i rilievi della Corte europea: mancata previsione dell'obbligo di consegna dell'attestato di certificazione energetica anche in caso di locazione di un immobile; possibilità per il proprietario, anziché consegnare l'attestato, di "autodichiarare" il suo immobile nella classe energetica peggiore, la "G (deroga mai prevista dalla direttiva del 2002). Infine l'Italia non ha comunicato di avere recepito le norme sulle ispezioni degli impianti di condizionamento.
Anche se la direttiva del 2002 è stata sostituita dalla direttiva 2010/31/Ce, quest'ultima lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati di recepire le precedenti norme, cosa che l'Italia non ha fatto o ha fatto fuori tempo massimo. Si ricorda infatti che: il Dl 63/2013 prevede l'obbligo di consegna dell'attestato di certificazione (ora attestato di prestazione) energetica anche per le locazioni; il Dm 22 novembre 2012 ha fatto sparire la "autodichiarazione in classe G" e le regole sulle ispezioni dei condizionatori sono contenute nello schema di Dpr approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, firmato dal Capo dello Stato ad aprile e non ancora in Gu.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 13 giugno 2013, causa C-345/12

(Guue 3 agosto 2013 n. C 225)

Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/91/Ce - Rendimento energetico nell'edilizia - Articoli 7, paragrafi 1 e 2, 9, 10 e 15, paragrafo 1 - Recepimento scorretto - Mancato recepimento entro il termine previsto - Direttiva 2010/31/Ue - Articolo 29