Sentenza Corte di Cassazione 19 giugno 2013, n. 26636
Impianto fotovoltaico - Autorizzazione - Più impianti inferiori a 1 MW riconducibili a un unica iniziativa imprenditoriale - Elusione normativa sull'autorizzazione unica (Dlgs 387/2003) - Sussiste
Va escluso il ricorso alla procedura abilitativa semplificata nel caso vi siano più piccoli impianti fotovoltaici tutti sotto 1 MW di potenza ma costituenti in concreto un unico impianto e il frazionamento è stato fatto al solo scopo di eludere la normativa (Dlgs 28/2011).
La Corte di Cassazione (sentenza 19 giugno 2013, n. 26636) ha confermato il decreto di sequestro di alcuni impianti fotovoltaici che avrebbero dovuto essere realizzati con la più complessa autorizzazione unica alla costruzione (articolo Dlgs 387/2003) invece che non con la più semplice Pas (procedura abilitativa semplificata) prevista per gli impianti sotto 1 MW di potenza dal Dlgs 28/2011. Infatti era stato provato che, i tre impianti distinti, tutti sotto 1 MW di potenza, nascondevano un'unica iniziativa imprenditoriale, e il frazionamento aveva lo scopo di eludere l'applicazione della procedura autorizzativa più complessa.
In ogni caso, anche dovendosi applicare la Pas anziché l'autorizzazione unica, non sarebbe stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42/2004, atto necessario in relazione all'ubicazione degli impianti, e indispensabile anche nel caso di procedura abilitativa semplificata.
Corte di Cassazione
Sentenza 19 giugno 2013, n. 26636
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