Sentenza Corte Costituzionale 12 luglio 2013, n. 188
Energia - Impianti eolici - Realizzazione - Autorizzazioni - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Normativa regionale - Esclusione della Via per gli impianti sotto i 60 kW - Contrasto con il Dlgs 152/2006 - Illegittimità costituzionale
È illegittima la norma regionale che esclude dalla valutazione di impatto ambientale (Via) la realizzazione degli impianti eolici fino a 60 kW in contrasto con le disposizioni del Dlgs 152/2006.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 12 luglio 2013, n. 188 con cui ha bocciato la norma della Regione Sardegna che escludeva dalla Via gli impianti eolici fino a 60 kW, comprendendo anche quegli impianti nel cui procedimento autorizzatorio è obbligatoria la partecipazione del Ministero dei beni culturali, per i quali invece la Via è sempre obbligatoria a prescindere dalle soglie (lettera c-bis, allegato III, Parte II, Dlgs 152/2006).
La norma è dunque illegittima, poiché l’obbligo di sottoporre a valutazione di impatto ambientale qualunque progetto di impianto eolico (alle condizioni della lettera c-bis, allegato III, Parte II, Dlgs 152/2006) attiene al valore della tutela ambientale, di competenza esclusiva statale. Si segnala che, nelle more del giudizio, la Sardegna ha posto rimedio alla norma, con legge 17 dicembre 2012, n. 25 con la quale ha stabilito che se è obbligatoria la partecipazione del Ministero dei beni culturali al procedimento autorizzatorio, tutti gli impianti eolici sono sottoposti a Via, a prescindere dalla soglia.
Corte Costituzionale
Sentenza 12 luglio 2013, n. 188
(Gu 17 luglio 2013 n. 29)
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