Sentenza Consiglio di Stato 29 settembre 2013, n. 4755
Energia - Impianto fotovoltaico - Realizzazione in area agricola - Ammissibilità - ussiste - Attuazione del principio europeo di sviluppo delle rinnovabili - Necessità
La realizzazione di un impianto fotovoltaico è ammessa in area agricola anche qualora la normativa urbanistica regionale non ne preveda la realizzazione, in forza dell'attuazione del principio Ue di sviluppo delle rinnovabili (direttiva 2001/77/Ue).
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 26 settembre 2013, n. 4755 respingendo le richieste dei ricorrenti proprietari di alcuni terreni confinanti con quello che aveva ottenuto l'autorizzazione a realizzare l'impianto fotovoltaico. I Giudici hanno riconosciuto che è vero che la legge urbanistica regionale veneta 11/2004 (Regione che aveva autorizzato l'impianto) non prevede come ammissibili gli impianti fotovoltaici in area agricola, a differenza di quanto prevede l'articolo 12, comma 7, Dlgs 387/2003.
Ma interpretare la norma regionale sopravvenuta nel 2004 nel senso di una implicita abrogazione di quella statale del 2003 non è corretto. Il Dlgs 387/2003 è attuazione dell'obbligo verso la Ue di sviluppo delle rinnovabili ex direttiva 2001/77/Ue (vigente ratione temporis, ora sostituita dalla direttiva 2009/28/Ce) consentendone la realizzazione anche in area agricola, e vincola, quindi, l'interpretazione della norma regionale che deve "cedere" rispetto all'osservanza degli obblighi europei. Ricordiamo che gli incentivi al fotovoltaico (Conto Energia) sono terminati il 6 luglio 2013.
Consiglio di Stato
Sentenza 29 settembre 2013, n. 4755
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