Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 30 gennaio 2014, n. 13

Energie rinnovabili - Impianti eolici - Autorizzazioni - Linee guida regionali - Imposizione di distanze minime tra gli impianti - Contrasto con principio nazionale di massima diffusione delle rinnovabili - Sussistenza - Illegittimità costituzionale

Le Regioni possono individuare caso per caso aree non idonee agli impianti a fonti rinnovabili (individuati per fonti e taglia) in via di eccezione e solo se è necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. No a divieti generalizzati.
La Corte Costituzionale (sentenza 30 gennaio 2014, n. 13) chiude definitivamente il caso "moratoria eolico" in Campania (legge 11/2011) su sollecitazione del Tar Campania che doveva decidere sul diniego di una autorizzazione di un impianto eolico proprio a causa del divieto regionale che autorizzava sul territorio solo nuovi impianti posti a una certa distanza dagli altri già esistenti.
La Consulta ha ricordato la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui i principi fondamentali nazionali in materia di individuazione di aree non idonee agli impianti a fonti rinnovabili (Dlgs 387/2003 e Dm 10 settembre 2010) impongono alle Regioni di individuare le aree non idonee specificandole esattamente, essendo loro vietato introdurre un divieto generalizzato che ribalta il principio generale stabilito dal Legislatore nazionale (si devono indicare le “aree non idonee”, non le “aree idonee”, di fatto escludendo tutte le altre). I principi Ue in materia (direttive 2001/77/Ce e 2009/28/Ce) impongono la massima diffusione delle rinnovabili.

Corte Costituzionale

Sentenza 30 gennaio 2014, n. 13

(Gu 3 febbraio 2014 n. 6)

Energia - Norme della Regione Campania - Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici - Previsione dell'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di aerogeneratori subordinati al rispetto della distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato - Successiva abrogazione della legge censurata con l'articolo 52, comma 15, della Lr 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal 29 febbraio 2012, termine prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 5, comma 2, Lr 21 maggio 2012, n. 13