Sentenza Corte Costituzionale 30 gennaio 2014, n. 13
Energie rinnovabili - Impianti eolici - Autorizzazioni - Linee guida regionali - Imposizione di distanze minime tra gli impianti - Contrasto con principio nazionale di massima diffusione delle rinnovabili - Sussistenza - Illegittimità costituzionale
Le Regioni possono individuare caso per caso aree non idonee agli impianti a fonti rinnovabili (individuati per fonti e taglia) in via di eccezione e solo se è necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. No a divieti generalizzati.
La Corte Costituzionale (sentenza 30 gennaio 2014, n. 13) chiude definitivamente il caso "moratoria eolico" in Campania (legge 11/2011) su sollecitazione del Tar Campania che doveva decidere sul diniego di una autorizzazione di un impianto eolico proprio a causa del divieto regionale che autorizzava sul territorio solo nuovi impianti posti a una certa distanza dagli altri già esistenti.
La Consulta ha ricordato la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui i principi fondamentali nazionali in materia di individuazione di aree non idonee agli impianti a fonti rinnovabili (Dlgs 387/2003 e Dm 10 settembre 2010) impongono alle Regioni di individuare le aree non idonee specificandole esattamente, essendo loro vietato introdurre un divieto generalizzato che ribalta il principio generale stabilito dal Legislatore nazionale (si devono indicare le “aree non idonee”, non le “aree idonee”, di fatto escludendo tutte le altre). I principi Ue in materia (direttive 2001/77/Ce e 2009/28/Ce) impongono la massima diffusione delle rinnovabili.
Corte Costituzionale
Sentenza 30 gennaio 2014, n. 13
(Gu 3 febbraio 2014 n. 6)
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