Sentenza Corte di Cassazione 30 aprile 2014, n. 9526
Energia - Impianti termici civili - Riscaldamento condominiale - Distacco del condomino dall'impianto centralizzato - Condizioni - Nessuno aggravio di spesa per gli altri condomini - Necessità
Un condomino può staccarsi dal riscaldamento centralizzato ma senza aggravio di spesa per gli altri condomini, altrimenti deve continuare a pagare le spese per l'impianto centralizzato, anche se si è distaccato.
La Cassazione civile (sentenza 30 aprile 2014, n. 9526) rigetta le istanze di due condomini che si erano distaccati dall'impianto di riscaldamento centralizzato e avevano impugnato la delibera del condominio che gli imponeva di pagare comunque le spese del gasolio per il funzionamento dell'impianto.
Secondo i Supremi Giudici, anche alla luce della nuova legge del condominio – il nuovo articolo 1118 del Codice civile modificato dalla legge 220/2012 in vigore dal 18 giugno 2013 – un condomino può staccarsi dal riscaldamento centrale se non ne compromette il funzionamento e se non ci sono aggravi di spesa per gli altri condomini. Siccome le spese per il gasolio erano rimaste le stesse anche dopo il distacco dei due condomini, gli altri si erano ritrovati a pagare di più e quindi è corretto addebitare le spese di riscaldamento anche ai due condomini che si erano distaccati.
Corte di Cassazione
Sentenza 30 aprile 2014, n. 9526
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