Sentenza Corte Costituzionale 1 luglio 2015, n. 124
Lr Campania 6 maggio 2013, n. 5 - Realizzazione di opera senza previa verifica di assoggettabilità o provvedimento Via - Articolo 29, Dlgs 152/2006 - Sospensione discrezionale dei lavori - Incostituzionalità - Revisione prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi, con adeguamento ai parametri Consip, ove migliorativi - A partire primo rinnovo contrattuale successivo - Incostituzionalità
La Corte Costituzionale ha bocciato la Lr Campania che, nel caso di opere realizzate senza previa sottoposizione alle procedure di valutazione dell’impatto ambientale, rimette la sospensione dei lavori a una scelta discrezionale dell’autorità competente.
Secondo la Consulta (sentenza 1° luglio 2015, n. 124), la norma campana contrasta con l’articolo 29 del Dlgs 152/2006, che invece prevede, nel caso di realizzazione di opere o interventi effettuati in assenza della previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione d’impatto ambientale, l’obbligo di disporre la sospensione dei lavori (e la facoltà di disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi).
L’obiezione della Regione Campania, che ha ricordato in giudizio come le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze, possano aumentare lo standard di tutela dell’ambiente, non coglie in questo caso nel segno, visto che una disciplina come quella campana “oggettivamente privilegia, invece, le esigenze dell’utilizzatore rispetto a quelle del bene tutelato dalla Costituzione”.
Corte Costituzionale
Sentenza 1° luglio 2015, n. 124
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